E

Edy Bird

Ospite
Abito all'ultimo piano (settimo), nel sottotetto (ottavo piano) vi sono ubicati dei ripostigli di uguali millesimi convenzionali, ora mi domando e chiedo se il mio 50% di scala per ascensore e scala prevede un certo coefficiente piano dove al divisore vi è il numero di piano ed al denominatore la somma dei piani, nel mio caso 7/1+2+3+4+5+6+7, tutto ciò O.K., perché mi rendo conto del maggiore consumo di ascensore o scala, per chi si reca al settimo piano rispetto a chi si reca ad esempio al primo piano. Ora a mio giudizio lo stesso coefficiente in modo inverso dovrebbe essere applicato per i millesimi dei ripostigli, per chi ad esempio deve recarsi dal suo appartamento nel ripostiglio dell'ottavo piano, partendo dai piani inferiori, perché in questo caso è chi abita nei piani inferiori che deve compiere un percorso maggiore per arrivare ai ripostigli. Anche perché in questo caso sono io a percorrere un solo piano per accedervi.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Ora a mio giudizio lo stesso coefficiente in modo inverso dovrebbe essere applicato per i millesimi dei ripostigli,
In linea di principio avresti ragione, secondo me.
È l’applicazione pratica che è difficile per una serie di motivi, il principale dei quali e che i ripostigli hanno un “peso” millesimale piuttosto ridotto, quindi modificare tabelle esistenti solo per variare dello zero virgola mi sembra poco utile.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
al sottotetto praticabile di solito ci si arriva tramite scala quindi il 50% di compartecipazione alle spese di manutenzione delle scale fatta in base al piano dovrebbe tenere conto anche della rampa che va al sottotetto e non fermarsi solo all'ultimo piano abitato.
I ripostigli sono proprietà privata o pertinenze di proprietà privata (uno per ogni condomino) se sono di cubatura uguale è logico che abbiano gli stessi millesimi di proprietà ( non mi sembra che ci siano coefficienti di esposizione, veduta, illuminazione ecc... da applicare) non capisco per quale motivo creare un coefficiente di disagio dei singoli proprietari per raggiungere a piedi il sottotetto. Tra l'altro sarebbero solo due rampe (magari l'ultima non completa perché il sottotetto probabilmente è più basso rispetto alla altezza degli appartamenti) perché fino all'ultimo piano userebbero l'ascensore.
 
E

Edy Bird

Ospite
In linea di principio avresti ragione, secondo me.
È l’applicazione pratica che è difficile per una serie di motivi, il principale dei quali e che i ripostigli hanno un “peso” millesimale piuttosto ridotto, quindi modificare tabelle esistenti solo per variare dello zero virgola mi sembra poco utile.
Nel mio caso applicando la tabella inversa si arriva a una differenza di circa 1 millesimo che non è poco, rifare le tabelle non ha un costo alto visto che da solo e senza esperienza in materia con un foglio excel sono riuscito a farlo in circa due ore...
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Fare le tabelle è più complesso di quello che credi.
Il problema è che poi le tabelle vanno approvate in assemblea.
E mi sembra strano che possano cambiare di molto, solo per i coefficienti scale dei ripostigli sottotetto.
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
rifare le tabelle non ha un costo alto visto che da solo e senza esperienza in materia con un foglio excel sono riuscito a farlo in circa due ore...
di solito rifare le tabelle millesimali costa tra i 150 ed i 250 € ad appartamento; il totale va pagato secondo i mm di proprietà approvati (anche se ci si impiega solo 2 ore) perchè un proprietario di un bilocale è giusto che paghi per un bilocale mentre un proprietario di un quadrilocale è giusto che paghi per 4 locali.
Il rifacimento delle tabelle millesimali è un affare alquanto complesso per quanto riguarda il compenso del professionista. Se chi le chiede non dimostra che le variazione dei millesimi di proprietà di un singolo appartamento era di più di un 1/5 del valore effettivo, le spese del rifacimento delle tabelle sono a suo carico; se invece viene dimostrato che almeno un appartamento aveva i millesimi fuori della tolleranza di 1/5 le spese le paga il condominio.
Per il resto leggi qua:
Solo quelle modifiche delle tabelle che comportino una ripartizione delle spese condominiali differente rispetto ai criteri imposti dalla legge necessitano l'unanimità dei consensi; altrimenti le Sezioni Unite della Cassazione del 9 agosto 2010, n. 18477 hanno ribadito che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all' articolo 1136 c.c., 2° co.
Cass. n. 11960 del 28 giugno 2004 :le sentenza, sostiene che le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, qualora abbiano natura non convenzionale ma deliberativa perché approvate con deliberazione dell'assemblea condominiale, possono essere modificate dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal 2° comma dell'art. 1136 c.c.; ove, invece, abbiano natura convenzionale in quanto predisposte dall'unico originario proprietario ed accettate dagli iniziali acquirenti delle singole unità, ovvero abbiano formato oggetto di accordo da parte di tutti i condomini, possono essere modificate con il consenso unanime dei condomini,pena la nullità della relativa delibera.

Modifica delle tabelle millesimali prima e dopo la "riforma del condominio": è sempre stata sufficiente la maggioranza qualificata?
Revisione delle tabelle millesimali in presenza di un errore obiettivo
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se chi le chiede non dimostra che le variazione dei millesimi di proprietà di un singolo appartamento era di più di un 1/5 del valore effettivo
Se non è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino, o non risulta che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale sono conseguenza di un errore, i valori espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati (solamente) all'unanimità.
se invece viene dimostrato che almeno un appartamento aveva i millesimi fuori della tolleranza di 1/5 le spese le paga il condominio
Se è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino, il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
 
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