vespone

Nuovo Iscritto
Gentili utenti, spero fra di voi ci sono valenti avvocati, ecco il mio quesito:
Dopo tanto tempo sono riuscito ad afffittare un locale commerciale di mia proprietà, locale praticamente nuovo, l'inquilino ha preso possesso e fin qui tutto regolare per 5 mesi, all'improvviso il bagno ha iniziato a perdere acqua nel vano interrato sono giustamente stato richiamato dall amministratore.
Ho avvertito l inquilino che sarebbe stato necessario fare lavori che per qulache giorno gli avrebbero impedito l uso del bagno (non è un bagno per il pubblico ma per uso personale) e che sarebbbe stato necessario rompere una ventina di mattonelle al centro del negozio per fare alcuni sondaggi.
Il tutto si risolverà in 4 o 5 gg lavorativi, da premettere che questi lavori urgenti non gli impediscono di esercitare la propria attività.
Siamo al secondo giorno e l inquilino è già adirato per il mancato uso del bagno per la polvere provocata dai muratori etc. e vuole un risarcimento, non mi piace il tono con cui ha avanzato la richiesta io gli ho spiegato che devo fare questi lavori, certo se il problema fosse apparso 5 mesi prima avrei prima fatto le riparazioni e poi lo avrei locato, ma la jella ci ha messo lo zampino e poi queste riparazioni servono anche a lui per godere della cosa locata.
E' giusto che conceda un risarcimento con lui chiede???

Vi prego aiutatemi questa situazione mi crea molto disagio.

Grazie a tutti
 

erwan

Membro Assiduo
la soluzione si trova nel codice civile:

Art. 1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti.

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

Art. 1584. Diritti del conduttore in caso di riparazioni.

Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.

Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
 

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