andfan

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E' morto il nonno, vedovo, figlio unico e con i suoi figli già morti, che viveva da solo con una marea di debiti.

Lascia un testamento olografo nel quale gli eredi sono un cugino e la cugina.

Il cugino ha ancora la madre in vita, una moglie ed un figlio.

La cugina ha un figlio.

Con i debiti i cugini e i rispettivi figli rinunciano.

La nuora del de cuius e la moglie del cugino rinunciane possono essere chiamati all'eredità?

Devono rinunciare anche loro?
 

Dimaraz

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che viveva da solo con una marea di debiti.

Lascia un testamento olografo...

La vedo "perversa" fare un testamento quando i debiti superano i beni.

La nuora del de cuius e la moglie del cugino rinunciane possono essere chiamati all'eredità?

Devono rinunciare anche loro?

Non serve alcuna "rinuncia" formale visto che un erede (legittimario o meno) non ha alcun obbligo automatico di accettazione....ma l'importante è che non mettano in pratica azioni che lascino configurare una "accettazione tacita".
 

basty

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Non serve alcuna "rinuncia" formale visto che un erede (legittimario o meno) non ha alcun obbligo automatico di accettazione....ma l'importante è che non mettano in pratica azioni che lascino configurare una "accettazione tacita".
Non ti inalberare: la risposta può anche essere corretta, (.... che la rinuncia debba essere esplicita o tacita è stato più volte dibattuto, con opinioni divergenti), ma non risponde alla domanda.

Se non vado errando, sia la nuora del de cuius che la moglie del cugino rinunciante, non sono legittimari: se così è non possono essere chiamati all'eredità.
 

andfan

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La vedo "perversa" fare un testamento quando i debiti superano i beni.
Gli eredi non ne sapevano niente di questo testamento affidato ad un amico e redatto quando il nonno aveva immobili e terreni.
L'amico del nonno ha preso il testamento e portato al notaio.

Se non vado errando, sia la nuora del de cuius che la moglie del cugino rinunciante, non sono legittimari: se così è non possono essere chiamati all'eredità.
Il nocciolo è questo.
Se non vi sono altri eredi e rimangono la nuora del de cuius che la moglie del cugino rinunciante subentra lo Stato?
 

basty

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Il nocciolo è questo.
Se non vi sono altri eredi e rimangono la nuora del de cuius che la moglie del cugino rinunciante subentra lo Stato?
Se è corretto affermare che la nuora e la moglie di cui sopra NON sono eredi legittimari, significa che NON possono essere chiamati ad ereditare: quindi non hanno titolo né per accettare né per rinunciare all'eredità.

Se tutti i chiamati rinunciano o tacciono (e non fanno azioni che equivalgono ad accettazione, tipo pagare bollette del de-cuius, riscuotere affitti ecc, ) e nessuno si fa avanti, i beni passano allo stato. Formalmente passati i 10 anni dal decesso.
 

Dimaraz

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Il nocciolo è questo.
Se non vi sono altri eredi e rimangono la nuora del de cuius che la moglie del cugino rinunciante subentra lo Stato?

Io non mi inalbero ...non interagisco proprio per evitare...ma chi disquisisce sul non essere legittimari dimentica che esiste un Testamento.

Dipende chi gestirà la pratica ...ma se "chiamati" dovrete rifiutare o al limite fare Accettazione con Beneficio di Inventario.
 

basty

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ma chi disquisisce sul non essere legittimari dimentica che esiste un Testamento.
Premesso che ho scritto "se non erro", puoi spiegare la trafila?


1_Esiste il testamento: chiamati sono il cugino e una cugina
2) Il cugino ed i suoi figli rinunciano
Chi subentra a questo cugino e suoi figli? La moglie? (pensavo di no)

3) La cugina e suo figlio rinunciano. Chi può subentrare?

Resta la nuora del de-cuius, che non ho capito di chi sia vedova: dato che i figli del de-cuius sono premorti questa subentra per rappresentazione del marito premorto?

Se possuto avessi saper tutto, ...... mestier non era a partorir Dimaraz....
 

Nemesis

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Con i debiti i cugini e i rispettivi figli rinunciano.
La rinuncia dei figli dei cugini è perfettamente inutile.
I discendenti dei cugini non succedono per rappresentazione in luogo del loro rispettivo ascendente. L'istituto della rappresentazione infatti opera esclusivamente a favore dei discendenti di colui che sia figlio o fratello del de cuius. Non anche del cugino.
 

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