Questo era sostanzialmente emerso quando la OP ha affermato che la servitù era praticamente nata come decisione del "padre di famiglia".Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive che si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite,
Resta invece il caso di servitù imposta a favore di un fondo intercluso: l'acquisto da parte del proprietario del fondo dominante, di un terreno adiacente che potrebbe generare una alternativa alla servitù, darebbe adito alla cancellazione della stessa? In buona sostanza il tutto è in capo allo specifico lotto o in capo al proprietario? E chi eventualmente può deliberare la soppressione?