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<blockquote data-quote="geomarchini" data-source="post: 55573" data-attributes="member: 16541"><p>Allora, ai fini dell'applicazione della riduzione di imposta devono sussistere congiuntamente l'inagibilità (se trattasi di fabbricato diverso da quello abitativo) o l'inabitabilità (se trattasi di fabbricato abitativo) e l'assenza di utilizzo.</p><p>Il Ministero delle Finanze, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI, ha precisato "che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria".</p><p>Al riguardo va ricordato che:</p><p>nei casi di permanente inagibilità o inabitabilità, l'imposta è dovuta solo in riferimento all'area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area fabbricabile;</p><p>il comune, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 446/97, può aver disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.</p><p>L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale dovrà allegare idonea documentazione, anche fotografica, alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico (circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997, risposta 20.1). Naturalmente, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="geomarchini, post: 55573, member: 16541"] Allora, ai fini dell'applicazione della riduzione di imposta devono sussistere congiuntamente l'inagibilità (se trattasi di fabbricato diverso da quello abitativo) o l'inabitabilità (se trattasi di fabbricato abitativo) e l'assenza di utilizzo. Il Ministero delle Finanze, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI, ha precisato "che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria". Al riguardo va ricordato che: nei casi di permanente inagibilità o inabitabilità, l'imposta è dovuta solo in riferimento all'area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area fabbricabile; il comune, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 446/97, può aver disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale dovrà allegare idonea documentazione, anche fotografica, alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico (circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997, risposta 20.1). Naturalmente, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). [/QUOTE]
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