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Acquisto immobile all'asta con terzo occupante in virtù di diritto di abitazione opponibile
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<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 244435" data-attributes="member: 16904"><p>Buongiorno a tutti,</p><p>vorrei chiedervi un chiarimento. Ho un amico che sto aiutando a cercare casa nel mondo delle aste che avrebbe individuato un appartamento attualmente occupato dal coniuge dell'esecutato ed è indeciso sul da farsi. Il coniuge è titolare di un diritto di abitazione a termine e opponibile alla procedura, assegnato in virtù di un procedimento di separazione consensuale.</p><p></p><p>Ora, dall'avviso d'asta, si evince, come di consueto, che il custode «procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo...». La conseguenza, se interpreto correttamente, è che ove l'appartamento non venga spontaneamente liberato alla scadenza del diritto di abitazione (evento praticamente certo), l'assegnatario dovrà provvedere in proprio alla liberazione dell'immobile in virtù dell'esecutività del decreto di trasferimento.</p><p></p><p>Il dubbio che rimane, e al quale non ho saputo rispondere, è se tale diritto di assegnazione possa essere o meno rinnovato, perpetuandosi in tal modo la situazione di indisponibilità dell'immobile. Chi mi può ragguagliare in merito? Gradirei opinioni di professionisti ferrati in campo giuridico o con esperienza diretta, quali [USER=43268]@Avvocato Luigi Polidoro[/USER] </p><p>Grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 244435, member: 16904"] Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un chiarimento. Ho un amico che sto aiutando a cercare casa nel mondo delle aste che avrebbe individuato un appartamento attualmente occupato dal coniuge dell'esecutato ed è indeciso sul da farsi. Il coniuge è titolare di un diritto di abitazione a termine e opponibile alla procedura, assegnato in virtù di un procedimento di separazione consensuale. Ora, dall'avviso d'asta, si evince, come di consueto, che il custode «procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo...». La conseguenza, se interpreto correttamente, è che ove l'appartamento non venga spontaneamente liberato alla scadenza del diritto di abitazione (evento praticamente certo), l'assegnatario dovrà provvedere in proprio alla liberazione dell'immobile in virtù dell'esecutività del decreto di trasferimento. Il dubbio che rimane, e al quale non ho saputo rispondere, è se tale diritto di assegnazione possa essere o meno rinnovato, perpetuandosi in tal modo la situazione di indisponibilità dell'immobile. Chi mi può ragguagliare in merito? Gradirei opinioni di professionisti ferrati in campo giuridico o con esperienza diretta, quali [USER=43268]@Avvocato Luigi Polidoro[/USER] Grazie [/QUOTE]
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