mandarino

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Ciao,un lavoratore quante visite fiscali può avere durante la stessa malattia?Es.10 gg.prognosi per incidente.visita fiscale già avuta .in questi 10 gg.può ricevere altre visite?Grazie.
 

Nemesis

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un lavoratore quante visite fiscali può avere durante la stessa malattia?
Non esiste un limite.
Ma la ripetizione delle visite di controllo non può avere lo scopo di molestare o di danneggiare il lavoratore. Il danno causato al lavoratore dalla richiesta del datore di lavoro di continue visite domiciliari, ignorando sistematicamente i risultati dei precedenti controlli che confermavano le persistenza della malattia, è risarcibile.
 

Dimaraz

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Vorrei proprio capire quale sia il danno che potrebbe ricevere il lavoratore da una verifica che accerti il suo effettivo impedimento e non un pretesto per andare a zonzo.
Giusto per dire l'unico che eventualmente ha un "danno" è il datore (che paga anche l'ispezione).

Comunque dal testo scritto par di capire che la domanda fosse volta ad aver proprio rassicurazione (o informazione) su eventuale nuovo controllo dopo il primo.
 

mandarino

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Concordo pienamente che il danno è per il datore di lavoro(non so se si è capito ma io patteggio per il datore di lavoro).Quindi mi confermate che non vi è norma per cui se ho avuto già una visita di controllo nulla vieta che possa averne altre.UN GRAZIE
 

mandarino

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...infatti anche io ho letto e es.nello statuto dei lavoratori ti dice che se hai già ricevuto uan visita teoricamente non si potrebbe riceverne un'altra...però è un po'controversa come norma....
 

Nemesis

Membro Storico
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mi confermate che non vi è norma per cui se ho avuto già una visita di controllo nulla vieta che possa averne altre.
Sì. Il datore di lavoro ha sempre il diritto soggettivo discendente dall'art. 5 della legge n. 352/1970 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" - cd. "Statuto dei lavoratori"). Il comma 2 infatti recita:
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Tuttavia, l’esercizio del suo diritto, se avviene con modalità vessatorie (richiesta di continue visite domiciliari, che ignorano l’esito di precedenti controlli che confermano la persistenza della malattia, e che quindi configurano un intento persecutorio suscettibile di causare addirittura un aggravamento della malattia del dipendente), può cagionare un danno risarcibile.
 

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