stecca

Membro Attivo
Buona sera, spero di essere nel forum giusto. Occupo con la mia famiglia (residenza principale) una villetta su 2 piani formata da 2 unità accatastate separatamente (A7 ed A3). Ho sempre usufruito dell'agevolazine ICI solo per l'unità A7. Ho letto però che recenti sentenze della Cassazione hanno chiarito che in casi simili al mio si può avere l'agevolazione per entrambe le unità, se, come nel mio caso, le occupiamo entrambe. Faccio presente che sono collegate da una scala interna e che per il mio Comune risultano nel medesimo interno. Se confermate che potrei avere l'agevolazione ICI (residenza) per entrambe, cosa succede per l'IRPEF? Ho sempre dedotto la rendita catastale solo dell'A7, potrei dedurre anche la rendita dell'unità A3? Grazie
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Prima di ogni cosa devi accatastare i due appartamenti, comunicanti, in un'unica particella, poi viene il resto. Affidati, per questo ad un Geometra e per il resto, se tu non puoi, ad un commercialista.
 

gcava

Membro Attivo
Professionista
In alcuni casi mi è capitata una situazione come la tua, per evitare di pagar l'ICI si è fatto un contratto di comodato d'uso gratuito al figlio, per il quale diventava prima casa. Non mi risulta in alcun modo che, proprietario di due abitazioni, pur essendo nello stesso corpo di fabbrica, ci possa essere esenzione ICI. Vediamo se qualcuno saprà illuminarci in merito.
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
D'accordo al 100% con gcava, non ritengo ci siano altre soluzioni a meno che il resto del forum ...... . Sarebbe comunque il caso consultare un commercialista (fiscalista).
Un saluto a tutti
Salvo
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
SENTENZA N. 25902 DEL 29 OTTOBRE 2008


TRIBUTI LOCALI – ICI
Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale medesima, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal secondo comma dell’art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità.

Voilà ecco il testo completo x onesense. Ho delle perplessità che possa andar bene x la domanda posta da stecca
Come ho detto prima al di la del fattore tecnico sarebbe il caso di consultare un fiscalista.
Saluti

Aggiunto dopo 33 minuti :

Aggiungo: che la citata sentenza parla
derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono

e aggiunge ancora:
a tal fine, non il numero delle unità catastali ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal secondo comma dell’art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità.
Ho solo precisato, per quanto da me esposto.
 

stecca

Membro Attivo
Riporto quanto scritto dal sole 24 ore di recente:
Diverse le sentenze che definiscono i requisiti della dimora principale
6 giugno 2011
di Luigi Lovecchio (dal SOLE 24 ore)



Due unità immobiliari contigue, se utilizzate unitariamente come dimora abituale del contribuente e della sua famiglia, sono esenti da ICI anche se autonomamente accatastate. L'affermazione è contenuta nelle sentenze n. 12269/2010 e n. 3397/2010 della Corte di cassazione. Al contrario, non può beneficiare dell'esenzione l'immobile di residenza di uno dei coniugi qualora la residenza degli altri familiari sia ubicata in un immobile diverso. La precisazione giunge dalla sentenza n. 14389/2010 della Cassazione.
Con l'avvicinarsi del termine del pagamento del primo acconto ICI 2011, si affollano i dubbi sulla portata dell'esenzione per l'abitazione principale, sancita nell'articolo 1 del Dl 93/2008.
La prima fattispecie riguarda il caso in cui la famiglia utilizza promiscuamente e unitariamente due distinte unità immobiliari contigue, situate ad esempio sullo stesso piano o su piani comunicanti. In tale situazione – secondo la Cassazione – non rileva la circostanza che le stesse siano autonomamente accatastate: infatti, l'articolo 8, Dlgs 504/92, che contiene la definizione di abitazione principale, richiede solo la destinazione d'uso a dimora abituale del contribuente, senza alcun riferimento alla situazione catastale degli immobili. Su questo punto, peraltro, il Dlgs 23/2011, attuativo del federalismo municipale, all'articolo 8, contiene una disposizione specifica riferita alla futura IMU, l'imposta municipale che sostituirà l'ICI a partire dal 2014. Si precisa infatti che l'abitazione principale esente dovrà essere «l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare». È evidente che la previsione ha la funzione di superare l'orientamento di Cassazione favorevole ai contribuenti.
Di segno opposto è invece la statuizione che riguarda il caso di residenza disgiunta dei due coniugi. Il caso esaminato dalla Corte riguardava un coniuge residente, per ragioni di lavoro, in un Comune diverso da quello di residenza dell'altro coniuge e dei figli. Secondo la sentenza, la definizione legislativa di abitazione principale richiede la compresenza della dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. Tanto, a meno che il contribuente non provi la frattura del rapporto coniugale. Nella situazione in esame, pertanto, l'unica abitazione principale è quella di residenza dell'altro coniuge e dei figli. Nella futura IMU, il requisito della dimora congiunta dei contribuenti e dei familiari sembra invece superato. Un altro tema critico relativo all'esenzione riguarda l'esatta individuazione delle ipotesi di assimilazione all'abitazione principale. La disposizione del Dl 93/2008 estende infatti l'esenzione alle assimilazioni legali (si veda la «Parola chiave» qui a fianco) e alle assimilazioni regolamentari adottate alla data del 29 maggio 2008. Secondo l'interpretazione fornita nella risoluzione n. 2/09 delle Finanze, le assimilazioni regolamentari sono solo quelle tipizzate in disposizioni di legge. Tali sono, dunque, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale e gli immobili non locati posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. Ne consegue che sarebbero, al contrario, soggetti ad ICI, ad esempio, i fabbricati dei cittadini italiani non residenti, iscritti all'Aire. Lo stesso dicasi per le delibere comunali che avessero equiparato all'abitazione principale gli immobili affittati a soggetti che vi dimorano. Ugualmente irrilevanti sono le clausole regolamentari di assimilazione adottate dopo il 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del Dl 93/2008).
Tra l'altro, nella futura imposta municipale del federalismo l'esenzione sembra applicabile solo per l'abitazione principale in senso stretto, senza più estensioni ad assimilazioni di sorta.
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Stecca sei stato ampiamente esaustivo e ti ho dato un piaciuto che hai ampiamente meritato. La parte fiscale non è il mo forte per vocazione e per esperienza più congeniale mi é la parte tecnica, ti ringrazio per l'informazione fornita.
Salutoni a tutti

Aggiunto dopo 2 minuti :

E' l'apporto di tutti che fa grande questo forum, eccezionale veramente!:applauso:
 

stecca

Membro Attivo
Per me è assolutamente importante confrontarmi con le vostre competenze su questo forum. Ora, alla luce di quanto discusso mi attende un passaggio cruciale: recarmi all'ufficio ICI del mio comune e chiedere la loro opinione su queste sentenze che riguardano proprio la mia abitazione (villetta su 2 piani con 2 appartamenti accatastati separatamente, uniti da una scala interna ed aventi il medesimo interno, ma entrambi residenza principale dal mio nucleo famigliare). Io ho sempre pagato l'ICI per uno dei 2. Dovrei richiedere il rimborso almeno dal 2009. Domanda: possono legalmente non tenere conto di queste sentenze o sono obbligati a farlo? Che cosa mi consigliate di fare? Grazie
 

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