robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve, sono un proprietario di un locale commerciale sito a piano terra di un condominio e da sempre i valori millesimali a me attribuiti sono , a parità di metratura, quasi il doppio di quelli degli appartamento sovrastanti. Questo chiaramente lo si evince dal vecchio( 1960) regolamento di condominio. Mi chiedo se cio' puo' essere possibile e, in caso di revisione dei millesimi, cosa si puo' fare.. grazie.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
E' possibile. I millesimi non sono funzione soltanto della superficie, ma anche di tanti altri fattori (esposizione, piano, elementi radianti, finestre, etc.).
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
sono , a parità di metratura, quasi il doppio di quelli degli appartamento sovrastanti
in effetti è alquanto strano; ma non è che tu di dimentichi di avere, magari, un giardino ad uso esclusivo; oppure i soffitti più alti degli altri appartamenti? Perché più si innalza di piano a più aumentano i valori dei coefficienti dei parametri ( piano, veduta,esposizione, destinazione d'uso ecc... ecc...) che vengono usati per determinare il valore millesimale.
elementi radianti
questi fanno parte della tabella riscaldamento
e valore commerciale al mq
questo è un parametro che non viene considerato nella tabella millesimale.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
in caso di revisione dei millesimi
prima si chiede in via bonaria al condominio; se poi non si ottiene nulla bisogna andare da un giudice che tramite un CTU redarrà una nuova tabella millesimale.
Se il risultato al quale è pervenuto il CTU riconosce un errore di calcolo a tuo sfavore il condominio sarà condannato a pagare le spese di giudizio e della CTU che però all'inizio dovrai anticipare tu che sarai l'attore della vertenza, perché se il CTU non riscontrasse errori nel calcolo tutte le spese saranno a tuo carico.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
sono un proprietario di un locale commerciale
leggendo bene il tuo quesito la risposta è qui: ai piani superiori abitazioni a piano terra locali commerciali che hanno un coefficiente di destinazione d'uso superiore a quello della abitazioni e poi, probabilmente l'altezza della unità immobiliare che potrebbe essere superiore a quella delle abitazioni.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
il valore al mq. non viene considerato? boh
vorrei vedere coma riesci a fare i mm. di pp. senza questo parametro
aggiungo anche che al C.T.U. se non ti fidi, puoi affiancare un C.T.P.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il valore "millesimale" seppur rapportato ai mq. non segue unicamente tale parametro.
In ogni caso non esistono possibilità di modificare Tabelle Millesimali che si sono accettate esplicitamente o implicitamente al momento dell' acquisto se non alla loro creazione...senza la maggioranza a favore.. tanto più se per molto tempo non le si sono contestate.
Premesso che non esistee ne è imposto un unico modo di valutare i millesimi (10 periti 10 tabelle) direi che dovresti dimostrare un "clamoroso" errore...oppure invocare il fatto che qualcuno abbia modificato per almeno un 20% la proprietà
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
oppure invocare il fatto che qualcuno abbia modificato per almeno un 20% la proprietà
Non "almeno un", ma "più del".
Art. 69 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie:
"I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.
"
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Conosco la norma...ma in questo caso ho scritto "almeno" perchè non siamo in Tribunale per chiarire se e chi debba pagare il conto.
Fintanto che non hai elaborato la tabella non puo sapere se risulterà un aumento del 19% piuttosto che il 21%.

Posto poi che non esiste un criterio "imposto" con cui determinare i valori millesimali la "fallicità/difformità" di valutazione può facilmente alterare i calcoli.

Quindi dismetto i panni del "pignolo" e giudico "congruo" un valore indicativo del 20%...con la nuova tabella in mano verificherò se rientro nei limiti di Legge.
 

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