Salvo ricorrere al ravvedimento operoso, se ne ricorrono i presupposti.Come scrive Jerry48 devi reintergrare i benefici ottenuti con la sanzione del 30 % e gli interessi
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Salvo ricorrere al ravvedimento operoso, se ne ricorrono i presupposti.Come scrive Jerry48 devi reintergrare i benefici ottenuti con la sanzione del 30 % e gli interessi
I presupposti per l'applicazione dell'IVA sono tre:Da qualche parte avevo letto che, presumendosi che un acquisto seguito da vendita ravvicinata (entro i 5 anni dall'acquisto) si configurasse come una sorta di attività commerciale assimilabile a quella di un'impresa edile, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un'impresa edile l'acquirente dovesse sobbarcarsi l'IVA.
Vado per logica. Se "soggettivo" equivale a, ossia è sinonimo di "non oggettivo", come penso, il "territoriale" fa parte di uno dei due precedenti: infatti tertium non datur.I presupposti per l'applicazione dell'IVA sono tre:
- oggettivo: ci deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi per i quali viene pagato un prezzo;
- soggettivo: le operazioni devono essere effettuate da persone fisiche e giuridiche che operano nell'esercizio di imprese o di arti e professioni;
- territoriale: i beni oggetto della cessione devono essere nazionali o nazionalizzati, i soggetti che prestano i servizi devono avere domicilio in Italia.
La cessione di un bene da parte di un privato (non imprenditore) manca del secondo requisito.
Discorso allora anche qui logico laddove:Direi che i termini non sono usati in senso logico, ma in senso pratico: "oggettivo" in quanto riguarda l'oggetto della compravendita, ciò che si vende (la casa); "soggettivo" in quanto riguarda il soggetto della compravendita, colui che vende (il venditore). Quindi tertium datur
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