Zenzera

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie di nuovo.
Vediamo se ho capito.
Sul fronte acquisto di una nuova casa non ci sono penalizzazioni; anzi, ci sono se non si acquista entro 1 anno.
Sul fronte vendita di quella vecchia non ci sono appesantimenti finanziari, ma è una normale vendita tra privati. Da qualche parte avevo letto che, presumendosi che un acquisto seguito da vendita ravvicinata (entro i 5 anni dall'acquisto) si configurasse come una sorta di attività commerciale assimilabile a quella di un'impresa edile, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un'impresa edile l'acquirente dovesse sobbarcarsi l'IVA. Invece non è vero, per cui la vendita del mio appartamento avverrebbe alle stesse condizioni che ho avuto io quando l'ho acquistato.
Ho capito bene?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Da qualche parte avevo letto che, presumendosi che un acquisto seguito da vendita ravvicinata (entro i 5 anni dall'acquisto) si configurasse come una sorta di attività commerciale assimilabile a quella di un'impresa edile, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un'impresa edile l'acquirente dovesse sobbarcarsi l'IVA.
I presupposti per l'applicazione dell'IVA sono tre:
- oggettivo: ci deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi per i quali viene pagato un prezzo;
- soggettivo: le operazioni devono essere effettuate da persone fisiche e giuridiche che operano nell'esercizio di imprese o di arti e professioni;
- territoriale: i beni oggetto della cessione devono essere nazionali o nazionalizzati, i soggetti che prestano i servizi devono avere domicilio in Italia.
La cessione di un bene da parte di un privato (non imprenditore) manca del secondo requisito.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
I presupposti per l'applicazione dell'IVA sono tre:
- oggettivo: ci deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi per i quali viene pagato un prezzo;
- soggettivo: le operazioni devono essere effettuate da persone fisiche e giuridiche che operano nell'esercizio di imprese o di arti e professioni;
- territoriale: i beni oggetto della cessione devono essere nazionali o nazionalizzati, i soggetti che prestano i servizi devono avere domicilio in Italia.
La cessione di un bene da parte di un privato (non imprenditore) manca del secondo requisito.
Vado per logica. Se "soggettivo" equivale a, ossia è sinonimo di "non oggettivo", come penso, il "territoriale" fa parte di uno dei due precedenti: infatti tertium non datur.

Ma le istituzioni non brillano per la logica!
 

Zenzera

Membro Attivo
Proprietario Casa
Direi che i termini non sono usati in senso logico, ma in senso pratico: "oggettivo" in quanto riguarda l'oggetto della compravendita, ciò che si vende (la casa); "soggettivo" in quanto riguarda il soggetto della compravendita, colui che vende (il venditore). Quindi tertium datur ;)
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Direi che i termini non sono usati in senso logico, ma in senso pratico: "oggettivo" in quanto riguarda l'oggetto della compravendita, ciò che si vende (la casa); "soggettivo" in quanto riguarda il soggetto della compravendita, colui che vende (il venditore). Quindi tertium datur ;)
Discorso allora anche qui logico laddove:
Caso 1: casa (in luogo di oggettivo)
Caso 2: venditore (in luogo di soggettivo)
Allora 1 e 2 non esauriscono l'universo delle possibilità e dunque ammettono altri casi: 3 (territorio) e, teoricamente, alia.
Insomma i termini oggettivo e soggettivo sono evidentemente ingannatori.
 

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