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Art. 70 dell'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Legge 16 febbraio 1913, n. 89):Il notaio deve farti pervenite l'atto di rogito in originale.
infatti, un tempo non avveniva sempre, oggi è normale, non so se sia dovutoHo venduto un negozio ed il notaio mi ha fatto pervenire una copia autentica dell'atto senza costo aggiuntivo (ovviamente era già compreso nell'onorario).
tempo fa poteva capitare che qualcuno potesse pensarlo, oggi siamo tutti un po' più sgamatiL'avere la copia dell'atto non da la garanzia della proprietà di un immobile o della cessione della stessa. Quello che conta è la trascrizione dell'atto pubblico che lo rende pubblico, che per legge da il diritto acquisito.
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