legalmente la proprietà la dimostri con la trascrizione dell'atto pubblico nell'uffici dei RR.II., altrimenti detta conservatoria o ufficio delle ipoteche.
Non siamo in Austria. Nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico ex art. 1376 c.c.
La trascrizione dell'atto di vendita non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica immediatamente a seguito del mero consenso delle parti.
La trascrizione è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso immobile da parte di coloro che abbiano avuto causa dal medesimo venditore.
La trascrizione non può attribuire né attestare di fronte ai terzi la validità e l’efficacia del negozio trascritto, di cui pertanto può esser sempre provata la nullità o l'invalidità.