Segnalo alcuni articoli di facile comprensione in tema di sproporzione ; bisognerebbe sentire un legale se possono essere applicati nel caso in spece:
Art. 1448. --Azione generale di rescissione per lesione. --Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. 2
-L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. 3-La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. 4-Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.- 5-Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
Art. 1449--Prescrizione.---
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto ; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2947. (n.d.r ossia una prescrizione piu' lunga) La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
Art. 1450.--Offerta di modificazione del contratto.Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
ps veda anche questo link
http://webcache.googleusercontent.c...o+a+prezzo+irrisorio&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
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