Specificazione
Ad es.: Secondo la giurisprudenza delle Sezi oni unite di questa Corte (riconducibile alla sentenza n. 943 del* 1999; in senso analogo v., in precedenza, Cass. n.* 642 del 1996 e Cass. n. 158 del 1966) le clausole* dei regolamenti condominiali predispos ti dall'originario proprietario* dell'edificio condominiale ed* allegati ai contratti di acquist o delle singole unita' immobiliari, nonche' quelle dei regolamenti* condominiali formati con il consenso unanime di* tutti i condomini, hanno natura contrattuale* soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici de i diritti dei condomini su lle proprieta' esclusive o* comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti risp etto agli altri, mentre, qualora* si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni,* hanno natura regolamentare; ne consegue che,* mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimita' dei* condomini e non da una deliberazione assemblear e maggioritaria, avendo la modificazione la* medesima natura contrattuale, le* clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una* deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c.. Sulla scorta di* tale principio la giurisprudenza successiva (v., ad es., Cass. n. 21287 del 2004 e Cass. n. 24146 del* 2004) di questa Sezione (alla quale si* aderisce) ha rilevato che, in* tema di condominio, la delibera* assembleare di destinazione del co rtile a parcheggio di autovetture - in quanto disciplina le modalita'* di uso e di godimento del bene comune - e' validamente approvata con la maggioranza prevista dal* comma 5 dell'art. 1136 c.c., non essendo richiesta l'unanimita' dei cons ensi, trattandosi di* deliberazione idonea a disporre una innovazione diretta al migliora mento o all'uso piu' comodo o al* maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120, comma 1, c.c.).
E' sufficiente cercare con google: vendita a maggioranza parti condominiali.
Ad es.: Secondo la giurisprudenza delle Sezi oni unite di questa Corte (riconducibile alla sentenza n. 943 del* 1999; in senso analogo v., in precedenza, Cass. n.* 642 del 1996 e Cass. n. 158 del 1966) le clausole* dei regolamenti condominiali predispos ti dall'originario proprietario* dell'edificio condominiale ed* allegati ai contratti di acquist o delle singole unita' immobiliari, nonche' quelle dei regolamenti* condominiali formati con il consenso unanime di* tutti i condomini, hanno natura contrattuale* soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici de i diritti dei condomini su lle proprieta' esclusive o* comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti risp etto agli altri, mentre, qualora* si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni,* hanno natura regolamentare; ne consegue che,* mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimita' dei* condomini e non da una deliberazione assemblear e maggioritaria, avendo la modificazione la* medesima natura contrattuale, le* clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una* deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c.. Sulla scorta di* tale principio la giurisprudenza successiva (v., ad es., Cass. n. 21287 del 2004 e Cass. n. 24146 del* 2004) di questa Sezione (alla quale si* aderisce) ha rilevato che, in* tema di condominio, la delibera* assembleare di destinazione del co rtile a parcheggio di autovetture - in quanto disciplina le modalita'* di uso e di godimento del bene comune - e' validamente approvata con la maggioranza prevista dal* comma 5 dell'art. 1136 c.c., non essendo richiesta l'unanimita' dei cons ensi, trattandosi di* deliberazione idonea a disporre una innovazione diretta al migliora mento o all'uso piu' comodo o al* maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120, comma 1, c.c.).
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