il quesito mi sembra sia cosi' riassumibile: Equitalia può mettere in vendita un intero immobile di proprietà comune e poi liquidare i comproprietari non debitori ?
A mio parere:
L’espropriazione dei beni in comunione tra più soggetti ,di cui uno solo è debitore verso equitalia non soddisfatta (come nel caso prospettato) è regolata dagli articoli 599 del cpc . Si tratta di un procedimento complesso (e lungo), tendente normalmente ad agevolare la divisione per accordo fra i vari comproprietari.
Il giudice invocato dal creditore potrebbe anche autorizzare la vendita della quota del debitore, se ritenesse probabile di realizzare un prezzo «pari o superiore al valore della stessa», determinata in proporzione al valore di stima della cosa comune (articolo 600, comma 2) . Questa procedura potrebbe svolgersi solo davanti al giudice dell’esecuzione, e per questo Equitalia (per quanto ne sappia chi scrive ) la instaura molto raramente.
Se si addivenisse a mettere all’asta la sola quota indivisa del comproprietario è agevole intuire che, se la stessa non è rilevante (e il 33 per cento-quella di tuo fratello- non lo è), pochissime persone saranno disposte ad acquistarla e se la vendita non andasse in porto, nemmeno dopo un eventuale quarto incanto il processo di espropriazione si estinguerebbe e la quota rimarrebbe al debitore.Forse tuo fratello (consigliato da qualcuno che se ne intende ) punta a questo
appendice normativa :
Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599. Pignoramento Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 600. Convocazione dei comproprietari Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.
Art. 601. Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
A mio parere:
L’espropriazione dei beni in comunione tra più soggetti ,di cui uno solo è debitore verso equitalia non soddisfatta (come nel caso prospettato) è regolata dagli articoli 599 del cpc . Si tratta di un procedimento complesso (e lungo), tendente normalmente ad agevolare la divisione per accordo fra i vari comproprietari.
Il giudice invocato dal creditore potrebbe anche autorizzare la vendita della quota del debitore, se ritenesse probabile di realizzare un prezzo «pari o superiore al valore della stessa», determinata in proporzione al valore di stima della cosa comune (articolo 600, comma 2) . Questa procedura potrebbe svolgersi solo davanti al giudice dell’esecuzione, e per questo Equitalia (per quanto ne sappia chi scrive ) la instaura molto raramente.
Se si addivenisse a mettere all’asta la sola quota indivisa del comproprietario è agevole intuire che, se la stessa non è rilevante (e il 33 per cento-quella di tuo fratello- non lo è), pochissime persone saranno disposte ad acquistarla e se la vendita non andasse in porto, nemmeno dopo un eventuale quarto incanto il processo di espropriazione si estinguerebbe e la quota rimarrebbe al debitore.Forse tuo fratello (consigliato da qualcuno che se ne intende ) punta a questo
appendice normativa :
Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599. Pignoramento Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 600. Convocazione dei comproprietari Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.
Art. 601. Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
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