Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Vendita appartamento con patto di riservato dominio
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Geometra Dal Macigno" data-source="post: 484200" data-attributes="member: 60249"><p>Come se non bastasse: <strong><em>Il venditore ottiene la risoluzione del contratto quando il compratore è inadempiente</em></strong><em>, escluse le ipotesi di cui all’articolo 1525 (*). Quando ciò avviene la norma ci dice che il venditore deve restituire le rate di prezzo incassate</em></p><p></p><p>Questo significa ad esempio che se l'acquirente ti paga per 3 anni e le rate durano per 20 anni, tu per 3 anni paghi l'IMU, e al 3° anno siccome lui smette di pagarti, DEVI RESTITUIRE LE RATE CHE HAI INCASSATO PER 3 ANNI. In sintesi hai avuto in casa un parassita per 3 anni che ti ha bloccato la VENDITA (quella vera!) dell'appartamento.</p><p></p><p>Sono sempre più allibito nel vedere come abbiano inventato questa vendita con patto di riservato dominio che crea SOLO PROBLEMI al venditore.</p><p></p><p>(*)</p><p><em>L’articolo 1525 del codice civile contiene una tutela nei confronti del compratore che non paga una rata del contratto. Se la rata non pagata <strong>non supera</strong> <strong>l’ottava parte del prezzo</strong> non può essere disposta la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/risoluzione/" target="_blank">risoluzione del contratto</a> nè qualsiasi clausola avente analogo scopo (“nonostante patto contrario”), che in tal caso sarebbe nulla.</em></p><p><em></em></p><p><em>Quando invece non viene pagata più di una rata o una rata che <strong>supera l’ottava parte del prezzo</strong> è rimessa al giudice una valutazione circa la risoluzione della vendita in relazione all’entità dell’inadempimento.</em></p><p><em></em></p><p><em>Lo stesso articolo afferma che le clausole che pattuiscono la decadenza del compratore dal beneficio del termine delle rate successive sono nulle, sempre che la rata non superi l’ottava parte del prezzo. Rimango applicabili le regole generali sulla decadenza del termine di cui all’articolo 1186 del codice civile.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Geometra Dal Macigno, post: 484200, member: 60249"] Come se non bastasse: [B][I]Il venditore ottiene la risoluzione del contratto quando il compratore è inadempiente[/I][/B][I], escluse le ipotesi di cui all’articolo 1525 (*). Quando ciò avviene la norma ci dice che il venditore deve restituire le rate di prezzo incassate[/I] Questo significa ad esempio che se l'acquirente ti paga per 3 anni e le rate durano per 20 anni, tu per 3 anni paghi l'IMU, e al 3° anno siccome lui smette di pagarti, DEVI RESTITUIRE LE RATE CHE HAI INCASSATO PER 3 ANNI. In sintesi hai avuto in casa un parassita per 3 anni che ti ha bloccato la VENDITA (quella vera!) dell'appartamento. Sono sempre più allibito nel vedere come abbiano inventato questa vendita con patto di riservato dominio che crea SOLO PROBLEMI al venditore. (*) [I]L’articolo 1525 del codice civile contiene una tutela nei confronti del compratore che non paga una rata del contratto. Se la rata non pagata [B]non supera[/B] [B]l’ottava parte del prezzo[/B] non può essere disposta la [URL='https://www.consulenzalegaleitalia.it/risoluzione/']risoluzione del contratto[/URL] nè qualsiasi clausola avente analogo scopo (“nonostante patto contrario”), che in tal caso sarebbe nulla. Quando invece non viene pagata più di una rata o una rata che [B]supera l’ottava parte del prezzo[/B] è rimessa al giudice una valutazione circa la risoluzione della vendita in relazione all’entità dell’inadempimento. Lo stesso articolo afferma che le clausole che pattuiscono la decadenza del compratore dal beneficio del termine delle rate successive sono nulle, sempre che la rata non superi l’ottava parte del prezzo. Rimango applicabili le regole generali sulla decadenza del termine di cui all’articolo 1186 del codice civile.[/I] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Vendita appartamento con patto di riservato dominio
Alto