basty

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Il coniuge è comunque un erede legittimo.
Questo me lo ero dimenticato: anche se è piuttosto improbabile che il genitore donante, rivendichi a suo tempo la legittima. Ma siccome tutto può succedere, bene farebbero i genitori a far sottoscrivere la scrittura ai figli.
Se qualcosa andasse storto avrebbero di che appellarsi alla donazione in vita: senza andare ad intaccare la vendita dell'immobile.
 

quiproquo

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Proprietario Casa
Io mi limito solo ad evidenziare la violenza liberticida che tocca praticamente
tutte e quattro i componenti della famiglia. L'esempio da prendere con le pinze
è: Abbiamo comprato due pizze, dicono i genitori...una la mangia lui e l'altra
lei...Lei dice: le mangio tutte e due...Lui: datemi i soldi per andare a comprarne due...salvo giocarmeli al lotto matic. Torniamo a bomba. Questo alloggio verrà intestato a lei e...tutti d'accordo...Lui: piano, piano me ne comprerete uno anche
a me di pari valore...Se non ci fosse l'istituto della donazione che è il carburante
della collazione...si potrebbe ricorrere a una cessione a titolo gratuito (sempre
con atto pubblico, trattandosi di immobili) pagando allo stato e al notaio tutto
quello previsto...In tal modo non sarebbe una donazione con le conseguenze
negative che questo indegno istituto realizza...
Come vedete dai vostri post, traspare la preoccupazione di come impostare
la "spartizione" cercando di evitare proprio l'atto pubblico della donazione.
Istituto che a quanto pare non piace a nessuno essendo oltremodo indigesto...
E allora perchè non lo mandiamo al macero? Insieme alla Collazione?
Io, comunque, senza chiedervi nulla...continuo a cogliere l'occasione per dissentire con il legislatore. E non pretendo che siate d'accordo con quiproquo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
si potrebbe ricorrere a una cessione a titolo gratuito (sempre con atto pubblico, trattandosi di immobili) pagando allo stato e al notaio tutto quello previsto...In tal modo non sarebbe una donazione
Se tu "cedi a titolo gratuito" a me il tuo immobile X, all'incremento patrimoniale che consegue al passaggio della proprietà dell'immobile X in mio favore, segue il correlativo depauperamento in pari misura della tua sfera patrimoniale.
Pertanto tale negozio giuridico è una donazione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non trovo nulla di strano che per gli immobili sia richiesto un atto trascritto, con le regole della pubblicità immobiliare. E' una tutela per terzi e per dirimere eventi concomitanti

I trasferimenti possono avvenire per:
- compravendita , con una specifica tassazione
- per donazione o per successione, con tassazione mi pare simile.
La donazione è indigesta per alcuni: molto gustosa per il donatario. Perchè mandarla al macero?
Non si vogliono i vantaggi (donante) e gli svantaggi (donatario) della donazione?: si fa regolare compravendita.

Collazione: dato per accettato che la successione legittima rappresenta il miglior compromesso a tutela degli eredi, non vedo nulla di che dissentire. Non è un atto dovuto: può essere richiesta su istanza degli eredi legittimari o loro aventi causa
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Collazione: dato per accettato che la successione legittima rappresenta il miglior compromesso a tutela degli eredi, non vedo nulla di che dissentire. Non è un atto dovuto: può essere richiesta su istanza degli eredi legittimari o loro aventi causa
La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante, nei limiti della quota disponibile.
 

basty

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Proprietario Casa
E' probabile che faccia confusione tra riduzione e collazione.

Mi riferivo all'art. 557 dove mi sembra di capire che la riduzione debba/possa essere richiesta la riduzione solo da parte dei legittimari.

Se questi non la richiedono, ed accettano la lesione della legittima, scatta comunque in automatico la collazione?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
E' probabile che faccia confusione tra riduzione e collazione.
Infatti. Ma è probabile che non si abbia ben chiara anche la differenza (sostanziale) tra collazione e riunione fittizia.
Con quest'ultimo istituto, ex art. 566 c.c. i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione si devono far rientrare nella massa ereditaria, per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre.
Quei beni rientrano nell'asse, per l'ammontare del valore necessario per reintegrare la quota del legittimario che sia stata lesa dalle donazioni.
Mentre con la collazione non ci sono legittimari da tutelare, ma un'eredità da dividere. Infatti l'art. 737 c.c. è il primo degli articoli del Capo II ("Della collazione"), inserito nel Titolo IV ("Della divisione") del Libro Secondo del codice civile, e quelle norme prevedono che l'eredità sia completamente divisa comprendendo per intero anche i beni che vi sono usciti a causa di donazioni.
Il testatore può, nel contratto di donazione, dispensare dalla collazione (dispensa che non produrrebbe effetto se non nei limiti della quota disponibile). È quindi possibile evitare la collazione, ma non è possibile evitare la riunione fittizia, poiché questa è funzionale alla salvaguardia dei diritti dei legittimari.
 

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