E' probabile che faccia confusione tra riduzione e collazione.
Infatti. Ma è probabile che non si abbia ben chiara anche la differenza (sostanziale) tra collazione e riunione fittizia.
Con quest'ultimo istituto, ex art. 566 c.c. i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione si devono far rientrare nella massa ereditaria, per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre.
Quei beni rientrano nell'asse, per l'ammontare del valore necessario per reintegrare la quota del legittimario che sia stata lesa dalle donazioni.
Mentre con la collazione non ci sono legittimari da tutelare, ma un'eredità da
dividere. Infatti l'art. 737 c.c. è il primo degli articoli del Capo II ("Della collazione"), inserito nel Titolo IV ("
Della divisione") del Libro Secondo del codice civile, e quelle norme prevedono che l'eredità sia completamente divisa comprendendo per intero anche i beni che vi sono usciti a causa di donazioni.
Il testatore può, nel contratto di donazione, dispensare dalla collazione (dispensa che non produrrebbe effetto se non nei limiti della quota disponibile). È quindi possibile evitare la collazione, ma non è possibile evitare la riunione fittizia, poiché questa è funzionale alla salvaguardia dei diritti dei legittimari.