chiacchia

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Grazie dell'interesse che mi state dedicando.
Nemesis è quanto ho trovato anche io pertanto non credo di aver capito male, altrimenti correggetemi.

Fraci le mie domande qui è per avere almeno un'idea di cosa sono le leggi regole ecc. per non essere impreparato a ciò che ti dicono è chiaro che c'è un mio avvocato un notaio ecc. ma a me le cose piace saperle e non essere accompagnato semplicemente per mano a comprare il gelato.

:innocente:
 

lugligino

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Proprietario Casa
Un'altra questione sull'argomento, forse banale per gli esperti: quando si possono consegnare le chiavi di casa all'acquirente? Devono essere arrivati i soldi sul c.c. del venditore? O si è tenuti a farlo prima?
 

griz

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Un'altra questione sull'argomento, forse banale per gli esperti: quando si possono consegnare le chiavi di casa all'acquirente? Devono essere arrivati i soldi sul c.c. del venditore? O si è tenuti a farlo prima?
solitamente le chiavi si consegnano al rogito, ovvio che si deve essere già verificata l'attendibilità degli assegni rievuti, se ci sono clausole di sospensione possono anche rimanare in deposito dal notaio che le consegnerà al momento giusto
 

Daniele 78

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Io invece ho trovato questo:
Il DM 26/6/2015 ha poi introdotto altre tipologie di immobili / edifici che possono essere esclusi dall’APE:
gli edifici agricoli o rurali non residenziali (ad es. tettoie, ruderi ad uso non abitativo, ecc…) sprovvisti di impianti di climatizzazione i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. (la parti ad ufficio vanno quindi dotate di APE)
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
i ruderi, purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile (quindi il notaio dovrà specificare in maniera precisa tale circostanza nel contratto)

La parte in grassetto sembra essere chiara, ma un edificio in cui ci sono lesioni alle mura portanti, solai, terrazzi pericolanti, non ci sono allacci dei servizi, gli impianti elettrici e idrici non sono in condizioni di essere utilizzati e pertanto non a norma, non c'è mai stato un impianto di riscaldamento, le finestre non hanno vetri e sono chiuse con quello che resta dei vecchi infissi a con tavole di fortuna, l'accesso principale è stato murato per evitare intrusioni, ora mi domando in questo stato può definirsi un rudere l'immobile? o ci vuole uno scienziato per dirlo?

:fico:
Certo ma per avere un immobile censito come rudere (F/2) qualora non lo fosse devi fare prima la pratica comunale per richiedere l’inagibilità dello stesso e poi con la stessa inagibilità comunale fai relazione allegata al Docfa per variazione per portare la categoria catastale da A/4 o A/5 dove c’è ancora in F/2!
 

Daniele 78

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Se si è provveduto alla successione nei termini di legge eseguita 13 anni fa, a cosa serve trascrivere l'accettazione tacita?
Perché nel passato non sempre, anzi spesso no, al momento della successione non veniva presentata la voltura a catasto di tutti i beni immobiliari: terreni o fabbricati...per cui arrivavi sovente da notaio con un atto di provenienza dove la casa era tua ma a catasto era ancora intestata al nonno o allo zio morti 30-40 anni prima. Oggi so che se vuoi portare a termine la successione devi già aver eseguito la voltura di tutte le proprietà immobiliari oltre ai beni mobiliari e ai conti correnti...e saldate con l’erario eventuali pendenze del “de cuius!”

ed è uno dei motivi per cui il
Catasto italiano, a differenza di quello Tavolare, NON è probante per legge mentre l’atto notarile sí!
 

Nemesis

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se vuoi portare a termine la successione devi già aver eseguito la voltura di tutte le proprietà immobiliari
Indipendentemente dalla voltura catastale, il notaio richiesto di stipulare un atto costituente titolo idoneo per la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c - per esempio, un atto di compravendita, donazione, permuta, divisione avente per oggetto immobili di diretta provenienza successoria (qualora non sia già intervenuta l’accettazione espressa o tacita di eredità debitamente trascritta), ecc. – è tenuto a curare la trascrizione dell’acquisto mortis causa, contemporaneamente alla trascrizione dell’atto comportante accettazione tacita.
A fronte di una richiesta espressa delle parti, e in particolare dell’acquirente, di non procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, il notaio può astenersi dall’effettuarla, a condizione di aver debitamente e compiutamente informato le parti sulle conseguenze potenzialmente negative di questa scelta.
 

Daniele 78

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Indipendentemente dalla voltura catastale, il notaio richiesto di stipulare un atto costituente titolo idoneo per la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c - per esempio, un atto di compravendita, donazione, permuta, divisione avente per oggetto immobili di diretta provenienza successoria (qualora non sia già intervenuta l’accettazione espressa o tacita di eredità debitamente trascritta), ecc. – è tenuto a curare la trascrizione dell’acquisto mortis causa, contemporaneamente alla trascrizione dell’atto comportante accettazione tacita.
A fronte di una richiesta espressa delle parti, e in particolare dell’acquirente, di non procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, il notaio può astenersi dall’effettuarla, a condizione di aver debitamente e compiutamente informato le parti sulle conseguenze potenzialmente negative di questa scelta.
Il notaio ,nei fatti, ormai se non è più che a posto il catasto (anche le volture) non rogita più anche se gli atti di provenienza sono corretti. Questo per evitare anche quella differenza “tra atti notarili” ed altri documenti come il Catasto che per tanto tempo hanno creato corsi e ricorsi continui!

E ciò ha un senso in quanto l’atto notarile contiene gli estremi degli atti catastali e urbanistici...sai non era e non è mica una rarità trovarsi la vecchia casa di proprietà dei figli (in atto) ma a Catasto intestata ai genitori o peggio ai nonni. Ciò è ancora più vero in caso di trasferimento per successione di terreni specialmente agricoli e ancor di più nelle zone montane!
 

griz

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Professionista
Daniele, staiconfondendo la voltura catastale con la trascrizione in conservatoria del trasferimento della proprietà che come ben sai sono 2 passi: la voltura allinea i dati catastali, la trascrizione allinea la conservatoria, si pagano in realtà i tributi per le conservatorie e si dovrebbe quindi procedere d'ufficio ma la cosa non è scontata, sopraturro la denuncia e la voltura non dimostrano l'accettazione dell'eredità che viene dimostrata nella volontà di vendere, quindi prima viene trscritta l'acettazione, poi si vende (corretto nemesis? :) )
 

chiacchia

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Mamma che casotto, ok ragazzi, ma Nemesis perché si usano le ex legge ecc. se sono ex saranno state soppiantate da nuove leggi e pertanto le ex non dovrebbero più essere considerate o cosa significa?
 

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