A gennaio scorso è passato al Senato un disegno di legge (Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici - n. 71), ora all'attenzione della Camera, secondo il quale dovrebbe essere possibile vendere un bene condominiale con una maggioranza di 2/3 e non della totalità. Si tratta in particolare dell'art. 1117-ter che riporto qui di seguito:
Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni). – La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, è approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, quinto comma.
Se è vera tale interpretazione, si potrebbe aspettare che tale ddl diventi legge per vendere con maggioranza di 2/3 anzichè dell'unanimità.
Michele
Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni). – La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, è approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, quinto comma.
Se è vera tale interpretazione, si potrebbe aspettare che tale ddl diventi legge per vendere con maggioranza di 2/3 anzichè dell'unanimità.
Michele