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Normale
La norma che prevedeva che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 23/2011) è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020.La norma attualmente vigente (art. 1, comma 761 della legge n. 160/2019) recita:L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. [...]
La norma che prevedeva che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 23/2011) è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La norma attualmente vigente (art. 1, comma 761 della legge n. 160/2019) recita:
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. [...]