essezeta 67, non per fare il pedante, ma purtroppo, a mio parere:
Le indicazioni nella causale del bonifico
Nella causale del bonifico per i lavori in questione, va sempre indicato:
• che esso si riferisce alla detrazione 50% (ex 36%) o 55%.
Il miglior modo per indicarlo è fare riferimento alle leggi istituitive delle detrazioni. La Legge istitutiva del 55% è la n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).
Per le detrazioni 50% (ex 36%) occorre fare una premessa: la Legge istitutiva delle detrazioni 36% è la n. 449/1997. Nel dicembre 2011, Il Decreto legge 201/2011 (convertito in Legge 214/2011)) ha reso stabili le detrazioni fiscali del 36% inserendole nel Dpr 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Infine, il Dl 22 giugno 2012 n. 83, conosciuto come “Decreto crescita”, è intervenuto nel TUIR aumentando la percentuale dal 36% al 50%, ma solo fino a giugno 2013.
Nella Risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate conferma il fatto che "a decorrere dall'anno 2012 l'agevolazione in esame (detrazioni 36%, ndr) è disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir". È logico, dunque, supporre che le norme da citare nella causale del bonifico per le detrazioni del 50% siano:
- il Dpr 917/86 (TUIR)
- e il Dl 22/83
• nominativo e codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Sarnno questi gli indicatore che consente alla banca creditrice o alle Poste di individuare i bonifici soggetti alla ritenuta.
Attenzione: come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 55/E del 7 giugno del 2012, se il bonifico non verrà compliato con i giusti riferimenti utili alla banca o alle Poste per operare la ritenuta, la detrazione decade.
E se il bonifico si fa on-line e non cartaceo (cioè predisposto dalla banca) ?
saluti
jerry48