aracne66

Membro Attivo
Mi è sorto un dubbio. In tema di agevolazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione, il pagamento fatto alla ditta con l'apposito bonifico bancario ha valore liberatorio o la fattura deve essere anche quietanzata ?
Un grazie s chi mi risponde ed un saluto a tutti.
 
J

JERRY48

Ospite
E' necessario che nel bonifico risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o n. partita IVA del beneficiario del pagamento.
saluti
jerry48
 
A

AlbertoF

Ospite
come puoi vedere trattasi di bonifici "ad hoc" cioè finalizzati per un certo scopo.
Se nel bonifico vengono riportati tutti gli estremi della fattura cui fa riferimento il pagamento, non serve affatto la quietanza.
ciao
 
J

JERRY48

Ospite
La causale del bonifico per accedere alle detrazioni fiscali
Per beneficiare della detrazione 50% sui lavori di ristrutturazione edilizia occorre effettuare tutti i pagamenti delle spese sostenute mediante bonifico bancario “tracciabile”.

In altri termini, le informazioni sufficienti e necessarie, che devono risultare nella causale del bonifico sono queste:
- Causale del versamento (p. es. sostituzione infissi interni, riparazione grondaie, rifacimento intonaci, ecc.)
- Codice Fiscale del beneficiario della detrazione
- numero di Partita IVA o Codice Fiscale del soggetto a favore del quale si effettua il bonifico

Se si sbaglia a scrivere la causale del bonifico, si perdono i requisiti per accedere allo sconto IRPEF? È possibile rimediare?
Se mancano i tre elementi sopra ricordati si perde la possibilità di accedere al bonus 50%. In precedenza la normativa consentiva, in caso di errore, di effettuare una comunicazione di correzione alla banca o alle poste.

Adesso, invece, secondo quanto stabilito dalla risoluzione 55/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che per non perdere la detrazione 50%, il contribuente può rifare il pagamento con un nuovo bonifico bancario o postale in cui vanno indicati in modo corretto i dati richiesti; quindi dovrà farsi restituire il primo pagamento dall’impresa o dall’artigiano.
saluti
jerry48
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
- Causale del versamento (p. es. sostituzione infissi interni, riparazione grondaie, rifacimento intonaci, ecc.)

La causale del versamento non è quella citata, ma questa: SALDO FATTURA N. ... DEL...
RIF. DPR 917/86 ART. 16 BIS.

Questa causale permette alla banca di operare la ritenuta d'acconto del 4% prevista dalla legge.

Scusami Jerry48 ma è necessaria questa precisazione per evitare che la gente faccia un bonifico con la causale errata. Fra l'altro questo articolo, nè quello precedente legge 449/97, non sono mai citati nelle guide fiscali alle agevolazioni come se fossero sottointesi.........ma le persone tante volte non sanno gli articoli di legge giusti. Saluti.
 
J

JERRY48

Ospite
essezeta 67, non per fare il pedante, ma purtroppo, a mio parere:

Le indicazioni nella causale del bonifico

Nella causale del bonifico per i lavori in questione, va sempre indicato:
• che esso si riferisce alla detrazione 50% (ex 36%) o 55%.
Il miglior modo per indicarlo è fare riferimento alle leggi istituitive delle detrazioni. La Legge istitutiva del 55% è la n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).
Per le detrazioni 50% (ex 36%) occorre fare una premessa: la Legge istitutiva delle detrazioni 36% è la n. 449/1997. Nel dicembre 2011, Il Decreto legge 201/2011 (convertito in Legge 214/2011)) ha reso stabili le detrazioni fiscali del 36% inserendole nel Dpr 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Infine, il Dl 22 giugno 2012 n. 83, conosciuto come “Decreto crescita”, è intervenuto nel TUIR aumentando la percentuale dal 36% al 50%, ma solo fino a giugno 2013.
Nella Risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate conferma il fatto che "a decorrere dall'anno 2012 l'agevolazione in esame (detrazioni 36%, ndr) è disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir". È logico, dunque, supporre che le norme da citare nella causale del bonifico per le detrazioni del 50% siano:
- il Dpr 917/86 (TUIR)
- e il Dl 22/83
• nominativo e codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Sarnno questi gli indicatore che consente alla banca creditrice o alle Poste di individuare i bonifici soggetti alla ritenuta.

Attenzione: come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 55/E del 7 giugno del 2012, se il bonifico non verrà compliato con i giusti riferimenti utili alla banca o alle Poste per operare la ritenuta, la detrazione decade.

E se il bonifico si fa on-line e non cartaceo (cioè predisposto dalla banca) ?

saluti
jerry48
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
E se il bonifico si fa on-line e non cartaceo (cioè predisposto dalla banca) ?

saluti
jerry48


Prima di fare un bonifico di questo genere, bisogna informarsi presso la banca se questa è abilitata per il bonifico on line riguardante le agevolazioni. Alcune lo sono, altre (e purtroppo anche la mia) non lo sono e bisogna recarsi in filiale allo sportello (e purtroppo con commissioni di € 4 l'uno contro i 50 centesimi del bonifico on line).
Ho fatto presente alla banca che è ora di aggiornarsi ma fa orecchie da mercante: probabilmente la commissione più alta le fa comodo!

Non sono pedante, Jerry48 trovo sempre interessanti e approfonditele tue risposte. Saluti.
Saluti.
 

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