marfigad

Membro Attivo
Proprietario Casa
In data febbraio1996 la delibera assembleare autorizzava l’apertura di una seconda porta di ingresso sul ballatoio per consentire la divisionedell’appartamento in due unita’.Ladelibera e’ ancora valida? Grazie.
 

Fift@

Membro Assiduo
Professionista
Le delibere non hanno scadenza, il nuovo amministratore può però fare una riunione e chiedere conferma della vecchia delibera
 

marfigad

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vorrei sapere la delibera e’ valida o no? Se e’ valida perche’ non ha scadenza ,perche’ chiedere la conferma?
 

Fift@

Membro Assiduo
Professionista
Perché è passato molto tempo e potrebbe chiedere conferma. Poi scusa dopo 23 anni perché non l'avete applicata?potrebbero essere cambiate le condizioni che la richiedevano
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
potrebbero essere cambiate le condizioni che la richiedevano
possono essere cambiati i condomini: quelli che 23 anni fa hanno dato l'avallo possono non essere più quelli che ci sono adesso. comunque consolati la Suprema Corte, con decisione n.843 del 10/2/81, ha precisato che i pianerottoli sono in comproprietà fra tutti i condomini; "pertanto la loro utilizzazione da parte dei singoli condomini è soggetta alla disciplina propria dell'uso individuale della cosa comune, con la conseguenza che è del tutto legittima la creazione di un secondo ingresso ad un appartamento di proprietà esclusiva, in corrispondenza del pianerottolo antistante, ove non limiti il godimento degli altri condomini e non arrechi pregiudizio all'edificio ed al suo decoro architettonico.

Inoltre l'art.1102 del Cod.Civ. dettato per la comunione, ma applicabile al condominio per il richiamo all'art.1139, consente a ciascun partecipante, anche senza necessità di delibere assembleari, di servirsi della cosa comune per il miglior uso e godimento della stessa, apportandovi a tal fine, a proprie spese, le modifiche necessarie, purché non ne alteri la destinazione o impedisca agli altri di farne parimenti uso. L'estensione dell'uso della cosa comune non sembra possa essere negata nel caso dell'apertura di una porta sul pianerottolo comune. Tale estensione infatti non pregiudica ad altri il godimento della cosa comune, né impedisce agli altri condomini di effettuare un identico lavoro.
Non appare possibile inoltre invocare l'art.1122 che proibisce l'esecuzione di opere che rechino danno alle cose comuni.
 

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