Franca68

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Dalla L. 431/98, art. 3 :
comma 6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
L 431/98
+
Dalla L. 392/78 :
Art.4. (Recesso del conduttore). E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal cont
ratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
ok, ma in questo caso ha disdetto il locatore tre mesi prima e quindi vale ugualmente? almeno sei mesi non dovrebbe valere anche per lui? oppure è libera contrattazione secondo il giudice e non secondo me.
secondo questo giudice non è considerata nulla la clausola scritta nel contratto che prevede tre mesi di disdetta.
Io ho sempre creduto che il locatore dovesse dare sei mesi di preavviso anche se in contratto si fosse scritto diversamente.
Questo "almeno sei mesi" si può interpretare?
 

maidealista

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Art.4. (Recesso del conduttore). E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento.

A mio avviso la riduzione del periodo di 6 mesi vale solo per il conduttore. :daccordo:
 

Franca68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Marco, è quello che credevo anche io, ma un giudice invece non la pensa così.
Lui dice
l'articolo 14 della legge 431/98 ha abrogato l'art.79 della legge 392/78 che prevedeva la "nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire un canone maggiore...". si riferisce evidentemente a materia diversa rispetto a quella del termine di preavviso oggetto della clausola contestata.
la mancata riproposizione nell'articolo 13 della legge 431/98 formulato sul mod. dell'articolo 79 della legge 392/78, della nullità comminata nell'articolo 79 relativamente alle pattuizioni volte ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni di legge..., conferma dunque che l'intento del legislatore era quello di limitare le ipotesi di nullità alle sole previsioni di canone maggiore e di violazione dei limiti di durata del contratto.
.
questo dice la sentenza.
Il legislatore si limita solo alla durata del contratto, come se la disdetta non fosse parte integrante della durata.Credo che la sentenza possa essere appellabile. non credi?
fermo restando che stiamo parlando della disdetta da parte del locatore
 

romrub

Membro Ordinario
Le sentenze per essere legge devono passare in cassazione.

Fino ad allora un giudice può stabilire ciò che vuole e da quello che so, sempre se non abbiano cambiato tutto recentemente, non è possibile stabilire in un 4 + 4 una disdetta inferiore ai sei mesi (parlo in termini giuridici ovviamente)

Le sentenze della Cassazione, non diventano mai leggi, danno sono una indicazione di giurisprudenza. Succede che sulla stessa fattispecie, ci siano sentenze differenti, a quel punto la Cassazione decide a Sezioni riunite quale sentenza è la più rispondente alla situazione. Questo non toglie che liberamente un altro giudice non disponga in maniera differente.

Non vedo nella sentenza illustrata da dove si possa desumere che la disdetta sia stata data dal locatore. penso anch'io che come al solito si sia salvato un conduttore ...... però se era scritto nel contratto, non vedo il motivo del contendere.
 

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