cristianorossi

Membro Attivo
Professionista
uao, raflomb, che spiegazione megagalattica.
ti ringrazio per i chiarimenti, ma il mio lavoro di tecnico fa sì che, più o meno, conosco metodi d'uso, tecniche e normative in merito al sottotetto.
LA MIA DOMANDA E' QUESTA: SE UTLIZZO IL SOTTOTETTO PRATICABILE (DOTATO DI FINITURE E FINESTRATURE IDENTICHE AL RESTO DELLA CASA) COME UN RIPOSTIGLIO, POSSO FARLO?
SE NON SI PUO' UTILIZZARE IL SOTTOTETTO A RIPOSTIGLIO, QUALE NORMA O LEGGE ME LO VIETA? E PERCHE'?


scusate l'evidenziazione della domanda ma sembra che non riesca a spiegarmi a dovere e tutti scivolino su opinioni personali (sempre ben accette, comunque) e sulla normativa per rendere il sottotetto abitabile (ma non è questo che mi interessa).
grazie a tutti
grande propit!
 

raflomb

Membro Assiduo
di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, come corridoi, bagni, sgabuzzini e disimpegni. Gli spazi con altezza inferiore a quella ponderale possono essere utilizzati dotandoli di arredi fissi.Il recupero del sottotetto può concretizzarsi anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, conformemente ai caratteri d’insieme dell’edificio a livello architettonico, per garantire i rapporti aeroilluminati
Non ho mai affrontato in precedenza questa ipotesi, ma, anche se non sussiste una disciplina organica sia per regioni che per comuni, ritengo che da quanto è dato leggere sopra, avendo una h. inferiore a 2,40 cm., potrai destinalo a servizi, sgabuzzini ecc.., a locale tecnico multiuso insomma. Poi in realtà se uno l'usa come camera da letto nessuno lo controllerà.
Per porre un divieto necessita che sussista una normativa del tuo comune che impedisca espressamente detto utilizzo.
Questa è la sostanza!
 

cristianorossi

Membro Attivo
Professionista
grande raflomb, concordo con te.
ma la logica dei nosttri cari tecnici comunali si ferma ai meri numeri legali, perchè se la legge ne descrive l'eventuale utilizzo a ripostiglio bene, sennò multe e causa a danno del mio cliente che magari vince................ però chi paga?.
quindi o riesco a trovare un appiglio legale oppure non se ne fa nulla (a livello umano è avvilente), tutto 'sto casino per un uso a ripostiglio di un locale (dico a ripostiglio, mica camera o cos'altro!!!).
 

nuoviorizzonti

Membro Attivo
Professionista
Dubito che il tecnico comunale si inventi una norma se non è suffragata da un regolamento edilizio meno ancora si prenderebbe la responsabilità di avviare un procedimento per abuso o illecito edilizio se non è più che certo di quello che sta facendo
 

raflomb

Membro Assiduo
Aggiungo: visto che rientri nella Regione del Veneto, anch'essa ha emanato una legge analoga a quanto to ho già descritto.
Fai valere questa:
Legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 (BUR n. 32/1999)
 
Ultima modifica di un moderatore:

adimecasa

Membro Storico
Professionista
le altezze sono determinanti in pianura in zone pedecollinari variano da zona a zona, vedere regolamenti comunali:daccordo:
 

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