Ciascun condòmino può trasformare una o più finestre in balconi o terrazzi. Qualora tale trasformazione, che, come è ovvio, interessa il muro perimetrale comune, venga attuata a livello dell’appartamento interessato, all’uopo anche ampliando le aperture esistenti e con innesto nel muro comune dello sporto di base del balcone, non si configura una innovazione della cosa comune, ma un puro e semplice uso individuale della stessa, soggetto ai limiti di cui agli artt. 1102 e 1122 c.c. (Cass. 23-4-1980, n. 2676). Il balcone derivante dalla trasformazione della terrazza, inoltre, non deve togliere aria e luce ai piani sottostanti (Cass. 14-12-1994, n. 10704).
E' necessario però salvaguardare il "decoro architettonico", ossia "l' estetica data dall' insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia" (Cassazione n. 8731 del 3/9/1998).
Inoltre bisogna tenere conto che il Regolamento può vietare qualsiasi opera modificatrice, anche migliorativa, dell' aspetto architettonico dell' edificio, a condizione che sia di natura contrattuale. (Cassazione n. 7398 del 12/12/1986).
Il regolamento, anche se non contrattuale, può invece contenere norme intese a tutelare il decoro architettonico dell' edificio.
Queste norme possono incidere sulla sfera della proprietà esclusiva dei condòmini, nei limiti in cui ciò si riveli necessario in funzione della salvaguardia del bene comune.
Può, ad esempio, vietare gli interventi modificativi della proprietà individuale i quali, riflettendosi sulle strutture comuni, possono comportare pregiudizio al decoro dell' edificio (Cassazione n. 8731 del 3/9/1998).