StLegaleDeValeriRoma

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Nel caso di recente deciso dalla Cassazione che sottopongo all'attenzione dei lettori purtroppo il pedone non ha ottenuto alcun risarcimento anzi....

Mentre il Tribunale di Melfi aveva accolto la domanda del pedone, nei confronti del Comune, che chiedeva il risarcimento dei danni causati da una caduta provocata dalla presenza di una pietra sconnessa a suo dire non visibile sul manto stradale la Corte di Appello di Potenza viceversa aveva riformato la sentenza di primo grado condannando l'attrice alle spese del doppio grado di giudizio.
La controversia per impulso del pedone approdava in Cassazione e veniva decisa dalla VI sezione con la sentenza del 16 marzo 2017 n. 6833.
Nel respingere il reclamo del malcapitato pedone la Corte rilevava tra l'altro che il giudice di merito aveva evidenziato nel decidere che la pietra era perfettamente visibile tenuto conto anche dell'ora diurna in cui era avvenuto il fatto.
Inoltre l'attrice era ben a conoscenza di tale situazione e che, in considerazione dei problemi di equilibrio dei quali soffriva a causa di una rigidità delle articolazioni, ella avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare la caduta.
Questa motivazione che potrebbe sembrare a dir poco sconcertante trova ampio supporto nella giurisprudenza di legittimità concernente casi in cui si verteva sulla fattispecie ex art. 2051 c.c. che regola la responsabilità in caso di danno da cose in custodia.

E' richiesto al danneggiato la dimostrazione del nesso di causalità tra "la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sè statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660)".
Il ricorso è stato respinto, confermata la sentenza impugnata e il pedone condannato alla rifusione delle spese del giudizio.

studiolegaledevaleri@gmail.com
 

Dimaraz

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purtroppo il pedone non ha ottenuto alcun risarcimento anzi.
Questa motivazione che potrebbe sembrare a dir poco sconcertante

Purtroppo??? Sconcertante!!!
E vorrei ben vedere che si debba pagare i danni a qualunque distratto che non guarda dove mette i piedi.

Mi sovviene un cliente con cui camminavo in una piazza....e voleva fare causa al Comune perchè andò a sbattere con la testa in un cartello stradale...solo perchè guardava da un altra parte rispetto al senso di marcia.
Gli dissi che il cartello era fermo e si togliesse certe idee dalla testa.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
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bè la situazione che riferisce non è per nulla paragonabile al caso in questione che lascia seri dubbi a mio parere, il suo è ben altro esimio signore padovano e mi sembra chiaro che i furbi di tal genere non possano ricevere la giustizia che vorrebbero... meno male che grazie al suo intervento non ha insistito.
 

Dimaraz

Membro Storico
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Convengo che senza una "visone" sul posto sia arduo emettere una sentenza, ma se in 2 gradi di Giudizio sono giunti alla medesima conclusione credo si possa dire che la decisione fosse ben presa.

Analogamente al mio "conterraneo" che non prestò attenzione ad un cartello si basso (bordo inferiore a mt. 1,60) e pure posto in piazzale adibito al transito pedoni...anche il Giudice di 1° grado (questi si "inspiegabilmente" accolse) aveva appurato che la condizione di "pietra" sconnessa era:
-ben percepibile in pieno giorno
-a conoscenza del pedone.
 

Hug

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Una domanda: il giudice di merito è quello della Corte d'Appello, quello del Tribunale oppure l'uno o l'altro? Grazie.
 

Hug

Membro Attivo
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Il "Giudice di merito" (singolare) è riferito al primo grado.
Grazie. Relativamente alla precisazione del numero ('singolare') volevo precisare a mia volta che il singolare si applica anche ai nomi collettivi. Ad esempio, relativamente ad un immobile in condominio in comproprietà, il 'condòmino' è l'insieme di due o più persone.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
il 'condòmino' è l'insieme di due o più persone.
:cauto:???

Errato...ripassa il vocabolario
Il "condòmino" è uno dei partecipanti al Condominio.

Comunque errato "paragone".

Nella tua "trasposizione" al Condominio corrisponde semmai il "Tribunale" (che può essere di 3 gradi).
 

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