Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera a tutti,
Inoltro una curiosa possibilità :

Un amministratore delegherebbe un suo collega (non fanno parte dello stesso studio) per la partecipazione ad un'assemblea

È una fantasia "creativa" oppure é realmente possibile che, per motivi seri, possa avvenire questa "sostituzione"?
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è necessario che l'amministratore partecipi all'assemblea.
Ma se vuole o deve intervenire in veste di amministratore ( magari per illustrare un consuntivo o un preventivo), deve farlo personalmente.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
é realmente possibile che, per motivi seri, possa avvenire questa "sostituzione"?
Sì.
Il mandato, pur caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia necessariamente basato sull'intuitus personae (anche perché l'amministratore può ben non essere una persona fisica), per cui il mandatario può avvalersi dell'opera di un sostituto (in possesso dei requisiti), salvo che il divieto sia espressamente stabilito, ovvero si tratti di attività rientranti nei limiti di un incarico affidato intuitus personae. Ne consegue che l'amministratore di un condominio, da qualificarsi come mandatario, ben può, in difetto di contraria manifestazione nell'atto di nomina, delegare le proprie funzioni a un terzo, se del caso anche con attribuzione di rappresentanza processuale, sempre che questa sia conferita unitamente alla rappresentanza sostanziale.
In ogni caso, l'amministratore risponderebbe, ex art. 1717 c.c., dell'operato del sostituto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
È una fantasia "creativa" oppure é realmente possibile che, per motivi seri, possa avvenire questa "sostituzione"?

Come spiegato l'amministratore può farsi sostituire delegando a terza persona ...e non servono motivi particolari.

Ovviamente se ciò non contrasta con norma ostativa prevista alla nomina od in Regolamento di Condominio...e salvo la maggioranza contesti la presenza.
 
U

User_29045

Ospite
Sì.
Il mandato, pur caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia necessariamente basato sull'intuitus personae (anche perché l'amministratore può ben non essere una persona fisica), per cui il mandatario può avvalersi dell'opera di un sostituto (in possesso dei requisiti), salvo che il divieto sia espressamente stabilito, ovvero si tratti di attività rientranti nei limiti di un incarico affidato intuitus personae. Ne consegue che l'amministratore di un condominio, da qualificarsi come mandatario, ben può, in difetto di contraria manifestazione nell'atto di nomina, delegare le proprie funzioni a un terzo, se del caso anche con attribuzione di rappresentanza processuale, sempre che questa sia conferita unitamente alla rappresentanza sostanziale.
In ogni caso, l'amministratore risponderebbe, ex art. 1717 c.c., dell'operato del sostituto.

Ciao @Nemesis, approfitto della tua competenza per chiederti se un amministratore nominato in contrasto col regolamento di condominio contrattuale, che vieta di nominare un amministratore che sia anche condomino, può avvalersi comunque del beneficio della delega da te giuridicamente descritto alla perfezione.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
la norma del RdC può essere modificata con la maggioranza degli intervenuti (almeno 1/3) che abbiano 500/1000. Poi ci si comporta come scritto negli altri interventi. Ai fini del regolare procedimento assembleare l'amministratore convoca l'assemblea, assiste alla nomina del presidente e del segretario, dopo di che consegna il libro dei verbali e se non ha da spiegare qualcosa ai condomini, se ne può andare. Il presidente a fine assemblea consegnerà il giorno dopo all'amministratore il libro dei verbali dell'assemblea stessa. Certo è un modo un pò menefreghista di amministrare il condominio ma in certe situazione ci vuole, sopratutto in quei condomini dove ci sono condomini che non gradiscono che l'amministratore, per accelerare le decisioni assembleari, per esempio si presenti già con capitolati o preventivi inerenti i lavori elencati all'ordine del giorno.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ciao @Nemesis, approfitto della tua competenza per chiederti se un amministratore nominato in contrasto col regolamento di condominio contrattuale, che vieta di nominare un amministratore che sia anche condomino, può avvalersi comunque del beneficio della delega da te giuridicamente descritto alla perfezione.

Se è stato nominato e finora nessuno ha contestato la nomina in contrasto con RdC ...nulla gli vieta di dare delega ad un terzo che lo sostituisca occasionalmente in tale funzione.
 

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