l'incarico all'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento (comma 11 dell'Art. 1129 del c.c.). La revoca deve essere deliberata dalla assemblea con la stessa maggioranza che è prevista per la nomina ( comma 4 art. 1136 del c.c.) cioè maggioranza dei presenti che detengano 500/1000.
Il gestore dell'acqua potabile sa, perché ci sono sentenze della cassazione in merito che non può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile ad un condominio. Può solamente, quando il debito è ingente, ridurre la portata. Invece se il contratto è registrato ancora come cooperativa edilizia e non come condominio il gestore può chiudere e sigillare il contatore.
È pratica diffusa in Puglia, praticamente dall'ente in questo caso "Aqp" sospendere il servizio idrico, sia con importi ingenti che con importi minimi.
Da quattro anni sono in questa professione e da pochi mesi sono abilitato alla professione di amministratore di condominio.
La fase operativa per quanto concerne il recupero delle quote dei morosi, non è un problema.. in quanto so perfettamente come agire..
È a discapito di molti colleghi.. posso affermare tranquillamente che si possono recuperare i crediti.
Volevo chiederti.. dato che è un cavallo di battaglia importante quello dell'acqua..
Come faccio a capire se l'utenza è registrata ancora alla cooperativa edilizia oppure al condominio?
Grazie