busta55

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel mio palazzo un appartamento è stato venduto e il nuovo proprietario sta modificando l'appartamento in uno studio dentistico.
Non è stato informato l'amministratore.
Quali autorizzazioni occorrono per rendere operativa detta struttura?
I Condomini hanno diritto ad una quota condominiale da far pagare a detto studio per l'uso di ascensore e altro dovuto al via vai dei pazienti? Grazie
 

Certificatore

Membro Attivo
Professionista
Ciao, un saluto per cominciare non sarebbe mai un'offesa per nessuno ...
Per quanto riguarda la tua domanda, bisogna vedere quanti siete nel condominio, cosa riporta l'eventuale regolamento e se esistono attività commerciali nello stesso condominio; per questo motivo anche l'amministratore può essere coinvolto.
Per le autorizzazioni, sono tutti requisiti richiesti dalla ASL locale e da alcune indicazioni del RE.
In merito al fatto che l'ambulatorio si trovi in un piano alto, non è importante se esiste l'ascensore (come citavi) e vi possono accedere anche disabili ... ma questo non comporta richieste di indennizzo nei confronti di nessuno, perchè rientra già nelle spese condominiali di quota parte.
Spero esserti stato d'aiuto.:)
 

busta55

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno e grazie per la risposta, l'appartamento è un A3 per diventare uno studio deve essere un A10, quindi l'amm/re deve verificare questo e se in caso di risposta negativa da parte del dentista si può impedire l'apertura dello studio?
 

griz

Membro Storico
Professionista
sicuramente l'attività deve essere autorizzata in primis dal comune e quindi vanno espletate tutte le pratiche urbanistiche e catastali prima, come ti hanno già consigliato ci potrebbe essere un paletto osto cal regolamento condominiale che però nel caso potrebbe anch enon essere legittimo
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se non esiste specifica norma in RdC Contrattuale (regolare) nessuno può impedire l' apertura e men che meno pretendere maggiori quote per l' uso dell'ascensore.

Salvo disposizioni di enti superiori.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
si potrebbero modificare le tabelle mm per quanto riguarda la destinazione d'uso della u. i. da abitazione a ufficio/studio medico dentistico.
 

peopeo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Potete verificare se il PRG ammette in zona la destinazione d'uso a ufficio e se è stata effettuata la regolare richiesta di mutamento della destinazione da abitativo a ufficio. La riclassificazione da A3 a A10 concerne il profilo fiscale a carico del proprietario dell'immobile ed è conseguente al mutamento d'uso urbanistico. E' possibile però che si sia optato per un uso "promiscuo" dell'immobile, in tal caso non sono necessarie pratiche urbanistiche e catastali se l'utilizzo principale resta, almeno sulla carta, quello abitativo. Restano da chiarire comunque i rapporti con il condominio.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
l'unica possibilità è, come ha già scritto @Dimaraz, che il divieto di destinare le unità immobiliare ad una destinazione d'uso differente da quella abitativa sia riportata nel regolamento Condominiale Contrattuale.
 

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
si potrebbero modificare le tabelle mm per quanto riguarda la destinazione d'uso della u. i. da abitazione a ufficio/studio medico dentistico.

Le variazioni d'uso non accompagnate da oggettive modifiche non costituiscono di regola presupposti sufficienti per una coattiva revisione tabellare. Così, nel caso proposto (appartamento trasformato in uno studio dentistico), si può supporre che non siano state mutatele complessive dimensioni dell'unità immobiliare interessata dal mutamento di destinazione, nè la sua posizione all'interno del fabbricato, poichè, ai fini del riparto delle spese imputabili alla proprietà, a nulla rileva che il bene abbia una destinazione piuttosto che un'altra.

l'unica possibilità è, come ha già scritto @Dimaraz, che il divieto di destinare le unità immobiliare ad una destinazione d'uso differente da quella abitativa sia riportata nel regolamento Condominiale Contrattuale.

Le clausole del regolamento sopraddette vincolano certamente i condomini che le hanno volute ed approvate in assemblea o, se predisposte dal costruttore, i partecipanti al condominio che le hanno accettate nei rispettivi atti di acquisto, tuttavia tali clausole non vincolano affatto i terzi acquirenti, come nel caso di specie, cioè coloro che acquistano le unità immobiliari facenti parte del condominio: i condomini che vendono hanno approvato o comunque accettano le clausole contrattuali, mentre gli acquirenti sono terzi estranei agli accordi presi dai loro predecessori, pertanto il regolamento è efficace anche nei loro confronti solo se è stato trascritto oppure nel caso in cui le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale che pongono limitazioni ai poteri spettanti ai condomini, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento esplicito al regolamento in questione che, seppure non inserito nel rogito, deve ritenersi conosciuto o accettato in base ad un richiamo espresso o ad una specifica menzione di esso in atto.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
poichè, ai fini del riparto delle spese imputabili alla proprietà, a nulla rileva che il bene abbia una destinazione piuttosto che un'altra.
questa è una tua personale opinione: chi fa le tabelle millesimali attribuisce dei cofficienti anche in base alla destinazione d'uso delle varie unità immobiliari. Se sono ad uso abitativo si usa coefficiente 1, se l'unità immobiliare è un ufficio si può usare coefficiente da 1,08 a 1,15 dipende da chi fa le tabelle e da che attività produttiva viene svolta.
mentre gli acquirenti sono terzi estranei agli accordi presi dai loro predecessori, pertanto il regolamento è efficace anche nei loro confronti solo se è stato trascritto oppure nel caso in cui le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale che pongono limitazioni ai poteri spettanti ai condomini, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento esplicito al regolamento in questione che, seppure non inserito nel rogito, deve ritenersi conosciuto o accettato in base ad un richiamo espresso o ad una specifica menzione di esso in atto.
ma in sostanza confermi che se il divieto di usare le unità immobiliari come ufficio è scritto sul regolamento condominiale contrattuale tale divieto vale, punto e basta.
Lo sai che gli studi dentistici , assieme ai studi radiografici, devono isolare le pareti per impedire la propagazione dei raggi?
 
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