...tuttavia tali clausole non vincolano affatto i terzi acquirenti, come nel caso di specie, cioè coloro che acquistano le unità immobiliari facenti parte del condominio: i condomini che vendono hanno approvato o comunque accettano le clausole contrattuali, mentre gli acquirenti sono terzi estranei agli accordi presi dai loro predecessori pertanto il regolamento è efficace anche nei loro confronti solo se è stato trascritto oppure nel caso in cui le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale che pongono limitazioni ai poteri spettanti ai condomini, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento esplicito al regolamento in questione che, seppure non inserito nel rogito, deve ritenersi conosciuto o accettato in base ad un richiamo espresso o ad una specifica menzione di esso in atto.
Una serie di piroette per dire una cosa e smentirla o quantomeno creare confusione.
Se esiste un RdC di tip Contrattuale lo stesso vincola tutti coloro che ne accettano le condizioni indipendentemente da chi e quando abbiano acquistato salvo lo stesso non sia sottoscritto (quindi una sua citazione in atto equivale a sottoscrizione).
Sulla "revisione tabelle" per mutata destinazione d'uso si entra in in vicolo cieco.
L'obbligo alla revisione delle tabelle subentra solo se si determina una variazione del 20% del valore millesimale.
Difficilmente senza modifiche della superficie si arriva a tale variazione...ma senza fare il calcolo come si potrebbe valutare quanto effettivamente siano variate le cose?
Servirà una prevalutazione e poi chi vuole fare il "preciso" o impugna o adempie.