non vi è necessità poi di ratificare dal notaio?
No.
Ma in sede di separazione (o cessazione degli effetti civili), è indispensabile che l'atto traslativo contenga:
- identificazione catastale;
- riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Il verbale di udienza redatto dal cancelliere è a tutti gli effetti un atto pubblico ex art. 2699 c.c. e quindi trascrivibile ex art. 2657 c.c.
Esiste infatti il seguente principio di diritto:
“Le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.