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L'appartamento al secondo piano ha, in corrispondenza delle tre porte finestre del primo piano, due finestre, che affacciano sulla terrazza del primo piano (quindi qui l'appiombo è al primo piano, mentre la veduta verso il pianterreno è ogliqua verso il basso.
Secondo il consolidato orientamento della S. C., la “inspectio” si concreta nella possibilità di guardare nel fondo del vicino senza l'uso di mezzi artificiali, mentre la “prospectio” consiste nello sporgere il capo e nel vedere nelle diverse direzioni in modo agevole e non pericoloso (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25.10.2006 n. 22844). In definitiva, l'apertura sul fondo del vicino costituisce veduta quando consenta di affacciarsi e di guardare secondo una valutazione rapportata a criteri di comodità, di sicurezza e di normalità, da accertarsi con riferimento al fondo dal quale la veduta è esercitata, e non già con riferimento al fondo oggetto della veduta stessa.io l'ho ben capito già fin dall'inizio
Può ora tale condòmino, a distanza di più di cinquant'anni, facendo appello al diritto di veduta appiombo, pretendere la rimozione della copertura?
Non so se la copertura sia "in regola", come dici, non lo so, so solo che c'é da sempre, ovvero dalla metà degli anni '60, e non so nemmeno se all'epoca fosse necessario un permesso edilizio ad hoc.Occorre una distinzione preliminare: non esiste prescrizione/usucapione se vi è abuso edilizio.
Coprire un pergolato/pompeiana con qualsivoglia materiale che impedisca il passaggio di luce/acqua necessita di permesso edilizio nella stragrande maggioranza dei casi (in alcune località è tollerata una copertura non superiore ai 6 mq.)
Qualora si sia "in regola" da tal lato...il tuo vicino farebbe meglio a spendere jl suo tempo con altre attività.
Il suo "diritto" di veduta in appiombo è ormai prescritto per mancato esercizio ultra-ventennale.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 febbraio 2016, n. 3857
Ps.
Giusto per farlo meditare rammentagli che senza la copertura tu potresti contestare lo "stillicidio" dato dallo stendere il bucato.
Domanda a cui solo un tecnico del posto può risponderti. Di certo, se l'altro condomino ci andrà pensante con un legale, non basterà dirgli che è così da 60 anniNon so se la copertura sia "in regola", come dici, non lo so, so solo che c'é da sempre, ovvero dalla metà degli anni '60, e non so nemmeno se all'epoca fosse necessario un permesso edilizio ad hoc.
Allora, e ponendo che all'epoca non ci volesse permesso, mi chiedo: in tal caso sarebbe irregolare adesso?
devi contattare un tecnico che abbia competenze sul pregresso delle disposizioni comunali del comune dovi si trova l'immobile: lui potrà dirti se dovrai rimuovere la tua tettoia oppure no; e quindi affrontare una eventuale lite giudiziale.Non so se la copertura sia "in regola"
Non sai, già questo basta a capire tutto @vanialenDomanda a cui solo un tecnico del posto può risponderti. Di certo, se l'altro condomino ci andrà pensante con un legale, non basterà dirgli che è così da 60 anni
Ovvero?Non sai, già questo basta a capire tutto @vanialen
E magari anche il fatto che chiudere senza permesso la veranda è un abuso edilizio?Giusto per farlo meditare rammentagli che senza la copertura tu potresti contestare lo "stillicidio" dato dallo stendere il bucato.
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