Zabor

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IL proprietario dell'immobile aderente al mio durante un intervento ( abusivo) 15 anni fa, ha sopraelevato il proprio tetto coprendo mezza finestra. il proprietario di allora non era reperibile. pochi mesi fa ho saputo che c'era un nuovo proprietario. Interpellato per rimettere il tetto in origine liberando cosi la mia finestra .( ps . non è una finestra apribile è una luce con vetro 50x40 ) per metà coperta.) MI risponde che lui non ne sa niente. dovrebbe riprendere i lavori per sistemare facciata. Posso insistere ? GRAZIE
 

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vittorievic

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scusa, ma all'esposto fatto nel 2010 cosa ha risposto il comune? Non è uscito nessun vigile a verificare?
Poi lo ripeterò fino alla noia il catasto è un Ente che serve per far pagare le tasse; non è probante la proprietà, la destinazione d'uso dei locali e le dimensioni dei locali. La proprietà si dimostra con gli atti giacenti presso la Agenzia del Territorio, la destinazione d'uso dei locali e le dimensioni sono quelle che sono state riportate sul progetto approvato dal comune quando ha rilasciato la concessione edilizia oppure sul progetto che ha ottenuto il condono.
Poi c'è una sostanzia differenza tra luci e vedute: le luci sono aperture rivolte sul fondo confinante che consentono la illuminazione e la ventilazione naturale di un locale; le vedute sono aperture rivolte sul fondo vicino che consentono la illuminazione e la ventilazione naturale di un locale ma soprattutto l'affaccio frontale ed obliquo sul fondo confinante (art. 900 del c.c.).
Con l' ordinanza n. 25864/2021 la Corte di Cassazione ha indicato gli elementi in base ai quali è possibile distinguere quale sia la natura di un’apertura (luce o veduta).
Il confinante non può chiudere le vedute e se costruisce per secondo deve rispettare determinate distanze dalle vedute. Ugualmente chi costruisce per secondo deve rispettare determinate distanze delle sue finestre dal fondo confinante, altrimenti il vicino può imporre di farle chiudere.
Anche le luci, generalmente non possono essere chiuse, l'unico caso che conosco è quello in cui il confinante che costruisce per secondo acquista la comproprietà del muro costruendo in comunione. Tutto è regolamentato dagli articoli del c.c. a partire dall' art. 900.
Salutami la "trecca".
 

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