se permetti che la spesa sia stata sostenuta da Tifany, e solo da lei, è la medesima che lo deve dimostrare
Certo tale è il presupposto e come tale
mai negato da tifany (fatture dei lavori intestate a sè medesime e pagate con somme uscite dalle proprie disponibilità): l'eventuale fallace obiezione degli estromessi cadrà
sembra, da quanto scritto da Tifany, che, all'epoca di tali lavori, ma anche tuttora, quest'ultima non abbia chiesto ai due fratelli di partecipare pro quota alle spese.
Irrilevante, importante è che siano rispettate le condizioni art.1110 Cc
Come fai a scrivere che la madre era debitrice se la figlia non le ha mai chiesto ufficialmente di contribuire alle spese pro quota?
Creditore è colui che può dimostrare il proprio credito, cosa che sarà fattanei confronti dei successori del de cuius (per l'appunto definendo il lato passivo del patrimonio); l'obbligo (nel caso di lavori svolti a vantaggio del bene dei comunisti = bene che si è di certo apprezzato e che al momento della divisione arrecherà
un maggior vantaggio a tutti i comunisti = non si vede quinid perchè tifany debba sopportarne le spese e gli altri solo i vantaggi economici) sorge a prescindere dalla volontà dell'obbligato, sorge infatti ope legis ex art.1110 Cc
Poi la suddivisione pro quota all'epoca dei lavori avrebbe dovuto essere: 6/9 alla madre + 1/9 alla figlia + 1/9 al figlio A + 1/9 al figlio B. Mettendo tutto nel calderone patrimoniale come vuo fare tu la spesa diventa...
Mai detto questo, anzi il contrario:
- ai due fratelli va chiesto il rimborso in qualità di comunisti (diversa azione) causa utilitas conseguita e sulla base della loro quota al tempo in cui la madre era in vita;
- sull'eredità invece graverà il peso in base alla quota della madre.
Tu fai del terrorismo quando sostieni che i richiedenti la riduzione della eredità quando presentano la domanda sono obbligati ad indicare esattamente l'ammontare del patrimonio
Non io ma la Cassazione: ne rilegga attentamente le puntualizzazioni.