Le risposte date a
@tifany non sono corrette e generano non poca confusione in una materia già di suo poco facile da gestire.
Ho letto di appropriazione indebita da parte di tifany, di suoi passi falsi, di come tifany stia ledendo la legittima dei fratelli.....
Questi gli ambiti della questione:
1) Annullamento e/o Nullità del testamento.
2) Azione di Riduzione.
Tifany è:
- erede universale per testamento quanto alla proprietà materna
- coerede con i fratelli e la madre in sede di sucessione legittima quanto all'eredità paterna (su 50% del patrimonio)
- titolare (nell'insieme) del 77% del patrimonio ereditario (dopo la morte della madre e a seguito di suo testamento)
I fratelli di tifany possono:
1) Impugnare il testamento olografo (come detto nel mio primo intervento) e procedere alla sua nullità e/o nullità; vizi contestabili:
- quanto alla nullità: che il testamento sia stato imposto con la violenza fisica, che sia stato condizionato da reciprocità, che presenti un motivo illecito, che manchi di autografia, che non sia stato sottoscritto, ecc. Termine entro cui agire: sine die.
- quanto all'annullamento: che il testamento sia stato redatto da un incapace di agire, da un incapace di volere, che sia privo di data, ecc... Termine entro cui agire: 5 anni dal giorno di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Quindi tale aspetto
nulla ha a che vedere con il
diritto dei
legittimari.
2) Proporre azione di Riduzione delle disposizioni testamentarie perchè lesive del proprio diritto di legittimari; ciò non farà venir meno la qualifica di erede universale per tifany,
nè la stessa deve preoccuparsi di attribuire volontariamente alcunchè ai fratelli; all'opposto sono i fratelli che devono agire tempestivamente, poichè ove lasciassero decorrere inutilmente il tempo, mai più potrebbero pretendere quanto gli spetta; ergo
nessun atto illegittimo di tifany, che è erede universale per volontà del de cuius, bensì spetta ai fratelli di lei agire
entro 10 anni dall'apertura della successione. Tale azione
non ha nulla a che vedere con la nullità/annullamento del testamento che è altra cosa (punto 1) e opera con condizoni diverse.
Per proporre l'azione di riduzione, sarà necessario definire l'asse ereditario, ciò sarà fatto calcolando come presenti nel patrimonio del de cuius anche quei beni di cui lo stesso si
sia precedentemente disfatto mediante
atti di liberalità (la dote di cui parla tifany) e detraendo i debiti eventuali; quindi se uno dei legittimari fosse stato in precedenza destinatario di elargizioni da parte del de cuius quando era vivo, queste stesse verrano computate come fossero beni ancora presenti nel patrimonio (= il legittimario potrebbe così essere stato già pienamente soddisfatto o trovarsi nella posizione di poter pretendere assai meno di quanto pensasse).
Definito l'asse ereditario, si valutano le disposizioni testamentarie e le stesse saranno ridotte proporzionalmente fino ad assicurare la quota di legittima ai fratelli
Chiedo venia a tifany, di più per ora non posso: scrivere con uno smartphone mi uccide; spero che nel frattempo qualcun altro possa darle altre risposte.