Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ecco spiegato perche' il 1102Cc non e' pertinente al caso in oggetto
Hai riportato un parere di parte, che forse va suffragato sia dal tipo di lavorazioni eseguite, e le condizioni di non vivibilità dovrebbero essere confermate anche dagli altri comunisti, oltre che dall'ufficio di igiene per quanto riguarda la fatiscenza.
Tifany ha scritto che non era mai stata fatta manutenzione. Ma la manutenzione ordinaria che consente di conservare il bene immobiliare a chi spetta in questo caso? Ai proprietari o a chi usa la casa perché ci abita? La madre di Tifany era comproprietaria per 1/2, con la morte del marito è passata a 6/9, con il diritto di abitazione su tutta la casa e l'uso del mobilio; e la manutenzione gliela dovevano fare al 100% i figli, che avevano 3/9 di proprietà?
Tifany era comproprietaria di 1/9, è rimasta nella casa genitoriale, sopratutto dopo sposata, impedendo di fatto agli altri due fratelli di fare altrettanto, portandosi nella casa genitoriale le loro mogli.
Sostenere che è irrilevante ai fini della richiesta di rimborso delle spese il fatto che solo Tifany abbia tratto giovamento dei lavori fatti da lei medesima in quanto era solo lei dei fratelli che ci abitava è una tua personale opinione.
 
O

Ollj

Ospite
Certo sono sempre solo opinioni personali del sottoscritto.
Opinioni che fortunatamente mai citeranno il 1110 Cc con riferimento al Condominio.... o il 1102 Cc in relazione alla manutenzione svolta... opinioni che mai riferiranno di appropriazione indebita o di abusi svolti da chi e' legittimo erede universale.
Rammento ancora i primi interventi in cui si confondeva annullamento del testamento con l'azione di riduzione..... lo ammetto: un passo in avanti e' stato compiuto. Con cio' termino: @tifany ha tutti gli elementi per poter decidere.

Ad maiora!
 

tifany

Membro Attivo
Professionista
@Ollj
É sempre piacevole leggere e interloquire con persone che scrivono con cognizione di causa.
Quando avrai qualche minuto libero mi puoi indicare qualche sentenza della Cassazione che riconosce efficacia erga omnes dell'atto esecutivo del testamento compiuto verso un solo erede.
Ti ringrazio anche oggi per le mille informazioni.
A domani..
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Vuoi dire che è piacevole leggere con persone che scrivono con cognizione di causa?
vuol dire che le piace corrispondere con persone che le danno sempre ragione: ha infarcito di mi piace tutti gli interventi di Ollj.
Speriamo che le vada tutto come dice lei altrimenti se, andando in giudizio, dovesse dividere l'eredità con i fratelli si chiederà: ma come è possibile che sia finita così eppure Ollj mi aveva dato sempre ragione.
 

luciano1949

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vuoi dire che è piacevole leggere con persone che scrivono con cognizione di causa?

vuol dire che le piace corrispondere con persone che le danno sempre ragione: ha infarcito di mi piace tutti gli interventi di Ollj.
Speriamo che le vada tutto come dice lei altrimenti se, andando in giudizio, dovesse dividere l'eredità con i fratelli si chiederà: ma come è possibile che sia finita così eppure Ollj mi aveva dato sempre ragione.

Peccato che non sapremo mai come finirà, ma a questo punto non penso che siano situazioni che non ci faranno dormire la notte (noi).........
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il 1102 Cc in relazione alla manutenzione svolta... opinioni che mai riferiranno di appropriazione indebita o di abusi svolti da chi e' legittimo erede universale.
se permetti al momento dei lavori lei non era erede universale perché la madre non era ancora morta: anzi,sembra che anche quest'ultima abbia usufruito per qualche anno dei benefici dei lavori fatti dalla figlia.
Per quanto concerne la confusione tra nullità e riduzione dell'eredità, se vai a vedere quello che sempre scrivo a proposito delle disposizioni testamentarie, sopratutto nel caso di testamento olografo, io ho sempre sostenuto che il testante è libero di scrivere liberamente il proprio testamento, spetta poi agli eredi il rispettare o meno le volontà del de cuius. Tanto è vero che gli stessi notai, a fronte di testamenti che ledono ampiamente le quote legittime, non entrano nel merito delle volontà e pubblicano il testamento. Sono le parti lese che si devono attivare per vedere riconosciuti i loro diritti.
Per quanto riguarda il termine "erede universale", se permetti, per me significa avere tutto il complesso di beni che costituiscono il patrimonio ereditario; poi, per qualcuno, uno può essere ugualmente "erede universale" perché eredita il 100% della quota disponibile, ma parte dell'eredità l'ha dovuta mollare ai legittimari che ne hanno fatto richiesta.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
e proprio sul presupposto che ciascuno puo' sempre far fronte alle necessita' (anche non urgenti) del bene comune.
Art. 1104 (Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
Tifany aveva 1/9; solo la madre con 6/9 poteva deliberare da sola disponendo la maggioranza della proprietà.

Art. 1110 (Rimborso di spese)

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Lavori eseguiti e pagati da Tifany, che non disponeva la maggioranza della proprietà, con la madre ancora in vita: i 6/9 dell'importo avrebbero dovuto essere richiesti a lei. La richiesta non è stata fatta, la madre muore e Tifany, che ha fatto i lavori, perché ci abitava da sempre essendo figlia da sempre residente nella casa genitoriale, continuando ad abitare nella casa da coniugata, quando la madre muore potrebbe chiedere che tutto l'importo da lei speso per i lavori vadano in riduzione della eredità? Ma il diritto al rimborso dura quanto la vita di chi ha sostenuto la spesa? O forse, meglio ancora, è trasmissibile col patrimonio in caso di dipartita?
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
il 1110 mi sembra troppo generico; a parte il fatto che parla di trascuranza e non di vetustà, mi sembra più orientato per i condòmini........

La personale opinione di Cassazione su art.1110 Cc: nè troppo generico, nè inerente al Condominio.

Cassazione civile sez. II 03 settembre 2013 n. 20151
"La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, alla mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione (cassata, nella specie, la sentenza dei giudici di merito che aveva condannato. un condominio al rimborso, in favore di un condomino, di una somma relativa all'importo da lui anticipato e corrisposto a un ingegnere per la redazione di una perizia tecnica, effettuata circa la condizione del fabbricato condominiale; secondo la Corte, i giudici avevano errato a inquadrare la vicenda nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1110 c.c., giacché nella specie si versava in materia non di comunione ordinaria, ma di condominio)"
 

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