Premessa importante: prima di progettare l'esecuzione d'interventi che possano accedere superbonus 110% è d'obbligo attendere la pubblicazione del Dl Rilancio in Gazzetta Ufficiale, oltre quella dei relativi decreti attuativi che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) avvenire nei 30 gg. successivi.
Allo stato attuale, infatti, ci sono ancora troppi punti tecnici e fiscali importanti fumosi per dare risposte "a prova d'errore".
Detto questo, le opere che accedono "in automatico" al superbonus sono 2:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione consentiti solo (nel caso dei condomini), o (anche per singole unità immobiliari) a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o di microgenerazione.
Requisito fondamentale aggiuntivo è che tali interventi portino ad un aumento di almeno due classi energetiche l'immobile (se ciò non è possibile, almeno all'ottenimento della classe massima raggiungibile).
Se si esegue anche solo uno degli interventi suddetti, la detrazione si applica nella stessa misura (quindi al 110%) anche su
eventuali altri lavori di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013.
Per cui, se contestualmente tu installassi anche una termostufa, alla luce delle (scarse) informazioni fornite dalla bozza del Dl Rilancio attualmente circolante, potresti ottenere il 110% anche su tale intervento.