FABRY57

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Buongiorno ho chiesto una sanatoria per regolarizzare la tavernetta ( causa esposto/spia del mio vicino) era magazzino/garage semiinterrata di quarantacinque cm. mi hanno chiesto i due metri e settanta, il fossato esterno attorno alla parte abitabile per stacco muro dalla terra , revisione fognaria, certificazione fono metrica, un ottavo dei cinquanta mq di finestra tura e alla fine come multa il raddoppio dagli oneri comunali per un totale di circa diecimila euro. Il mio vicino si trova ad avere la tavernetta interrata di due metri senza fossato, scarsissima finestra tura, altezza due metri trentacinque e il comune la giustifica che è grazie al condono. io mi chiedo se un condono può giustificare oltre alla riduzione degli oneri anche l'abitabilità di , come hanno detto a me di ambiente non idoneo.
anticipatamente
grazie
 

Gianco

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Devo intendere che la tavernetta deve avere un'altezza interna di almeno m 2,70, per cui non hai alternativa o scavi per recuperare l'altezza mancante e sarà un problema o la dichiari locale di sgombero e poi lo utilizzi come credi.
Però mi domando, ma la pratica non te l'ha seguita un tecnico che avrebbe dovuto conoscere le varie evoluzioni del problema? Non è che il tecnico non ha molta dimestichezza con la materia ed il tuo vicino ha l'appoggio dell'ufficio e ti vuol fare vedere i sorci verdi?
Hai bisogno di un bravo tecnico sul posto, no ti si può aiutare per corrispondenza, anche perché sarebbe necessario vedere tutta la documentazione e fare un sopralluogo.
 

FABRY57

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io sto mettendo tutto come richiesto, avevo un contro soffitto galleggiante quello con i quadrati appoggiati sulle stecche , mi serviva per nascondere i vari tubi del riscaldamento e passaggi dell'impianto del sovrastante alloggio, quello che chiedevo
è giusto che il mio vicino si trova ad avere la tavernetta interrata di due metri senza fossato, scarsissima finestra tura, altezza due metri trentacinque e il comune la giustifica che lui a fatto a suo tempo il condono. io mi chiedo se quel condono può giustificare oltre alla riduzione degli oneri anche l'abitabilità di , come hanno detto a me di ambiente igenicamente non idoneo.
 

Gianco

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Purtroppo tu hai perso il treno: quella del condono edilizio era la possibilità che veniva data di regolarizzare un qualcosa che le norme mai avrebbero di accettare, pagando, però, una "tangente" ai comuni.
 

FABRY57

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Proprietario Casa
vi ringrazio del supporto ma uno del condono no ho potuto usufruire perchè la casa l'ho comprata nel 2007 e da allora non ci sono stati condoni che io sappia. ma la domanda mi sorge spontanea fino a che altezza poteva essere data l'abilità in fase di condono? anche un metro e mezzo..........?
 

Dimaraz

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Hai scritto che il tuo vicino ha 2,35 metri...è ben oltre i 1,5 metri che ora estremizzi.
Lui è in regola ...tu no.
 

FABRY57

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Proprietario Casa
Verifica dei requisiti di abitabilità preliminare al condono edilizio? Le disposizioni del D.M. 5/07/1975 sono inderogabili anche in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono (cfr. Cons. di St., IV, 3/05/2011, n. 2620) E’ ricorrente il problema della carenza dei rapporti aeroilluminanti e altezze interne, spesso non rispondenti ai minimi disposti dal D.M. 05/07/1975, in particolare sull’altezza interna minima di 2,70 metri per i vani abitabili. P.S: sul tema delle altezze interne suggerisco il mio corso online nel seguente catalogo (consultabile qui). Le norme in tema di altezza minima ed aeroilluminazione, seppur previste dal D.M. 05/07/1975 (e quindi da norme di carattere regolamentare) costituiscono diretta attuazione degli articoli 218, 344 e 345 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934 (Cons. di Stato IV n. 1997/2014). La giurisprudenza ha anche stabilito che le opere abusive per essere regolarizzate devono risultare tali da permetterne l’uso in relazione alla funzione cui sono destinate, e quindi contenere tutti gli elementi essenziali alla loro destinazione d’uso (Cons. di Stato V n. 3315/2007, n. 2120/2007). Quindi possono verificarsi benissimo condoni edilizi di cantine, seminterrati e sottotetti trasformati in abitazioni per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, sprovvisti tuttavia di abitabilità in deroga (e ordinaria). Un Comune dovrebbe negare il condono in assenza dei requisiti igienico sanitari? Per certi aspetti sarebbe consigliato, in quanto si creerebbe la situazione assurda in cui l’immobile sia condonato e conforme solo sotto un profilo urbanistico edilizio ma impossibilitato ad essere utilizzato, in quanto privo di abitabilità e mai quest’ultima ottenibile per carenza dei requisiti. Secondo una sentenza del TAR Campania I n. 1418/2014 la carenza anche di un solo requisito igienico sanitario come l’altezza interna dei locali ex D.M. 5/07/1975 è condizione sufficiente per denegare la domanda di condono edilizio. In conclusione, la questione potrebbe diventare esplosiva per molti alloggi residenziali che hanno ottenuto il rilascio del condono con relativa abitabilità in deroga (il problema si sposta direttamente sul versante dell’annullamento in autotutela, da trattare). Il problema potrebbe diventare diffuso soprattutto per quei milioni di domande di condono in attesa di disamina, sui quali i comuni valuteranno bene se rilasciare la relativa concessione a sanatoria: in tal caso la palla dell’abitabilità da dichiarare passerà in mano ai professionisti tecnici in quanto dopo le modifiche del D.Lgs. 222/2016 ‘SCIA 2’ l’agibilità viene attestata solamente con Segnalazione Certificata da essi. Sulle quali farebbero meglio ad astenersi, per i motivi di cui sopra.
 

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