Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
La TASI a Roma prevede un'aliquota del 2,5 per mille sulle prime case e dello 0,8 per mille sulle altre case, con una percentuale del 20% a carico dell'eventuale inquilino. Prevede, inoltre, tre fasce di detrazioni in base al valore catastale dell'immobile (vedi: http://www.pmi.it/impresa/contabili...+tasi-2014-roma-importi-scadenze-e-detrazioni). Il mio dubbio è questo: le detrazioni sono valide per prime e seconde case o solo per le prime case?
 
J

jac1.0

Ospite
COMUNE DI ROMA
- Punto 1. della deliberazione. La detrazione si applica, ad esempio, alle abitazioni principali che non siano di cat. catastale A1, A8, A9. Inoltre l'aliquota è del 2,5 permille.
- Punto 4 della deliberazione. Non esiste, ad esempio, per le abitazioni tenute a disposizione o locate. Inoltre l'aliquota è dell'8 permille.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
COMUNE DI ROMA
- Punto 1. della deliberazione. La detrazione si applica, ad esempio, alle abitazioni principali che non siano di cat. catastale A1, A8, A9. Inoltre l'aliquota è del 2,5 permille.
- Punto 4 della deliberazione. Non esiste, ad esempio, per le abitazioni tenute a disposizione o locate. Inoltre l'aliquota è dell'8 permille.

0,8 per mille
 
J

jac1.0

Ospite
Avvocato, perché nella delibera si parla 2 volte, anziché 1, dell'abitazione principale e delle pertinenze?
Cito, a prova di quanto asserisco, un estratto di pagina 6:

"
1. ...Aliquota pari al 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non
soggette ad imposta municipale propria (immobili non classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9)
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio di Roma Capitale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
L’aliquota del 2,5 per mille si applica alle seguenti fattispecie:
– abitazione principale e relative pertinenze
, esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;...
"
 

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