cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, ho appena ricevuto il saldo 2013 TARES, la tariffa, da sempre e nei vari nomi che si sono susseguiti, é comprensiva della metratura di box e cantine. Mi è venuto il dubbio che la richiesta del comune sia errata in quanto ho trovato questa sentenza: "La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) non è dovuta sui locali destinati a garage, cantine, solai e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni. Questa è la conclusione a cui è recentemente giunta la sezione regionale di controllo dell'Abruzzo della Corte dei conti, con la deliberazione n. 24/2013 del 25/03/2013"... nel regolamento comunale non c'è nessuna indicazione in merito. Cosa ne pensate?
Inoltre come posso calcolare i giusti metri dell'abitazione "netti" disponendo della superficie catastale (superficie lorda)?
Grazie.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
"La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) non è dovuta sui locali destinati a garage, cantine, solai e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni. Questa è la conclusione a cui è recentemente giunta la sezione regionale di controllo dell'Abruzzo della Corte dei conti, con la deliberazione n. 24/2013 del 25/03/2013"... nel regolamento comunale non c'è nessuna indicazione in merito. Cosa ne pensate?
Che le sentenze della Corte di Cassazione sono di parere opposto.
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Intanto grazie, inoltre come posso calcolare i giusti metri dell'abitazione "netti" disponendo della superficie catastale (superficie lorda)? Ho letto di dichiarare/calcolare l'80%? Giusto?
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Buongiorno, ho appena ricevuto il saldo 2013 TARES, la tariffa, da sempre e nei vari nomi che si sono susseguiti, é comprensiva della metratura di box e cantine. Mi è venuto il dubbio che la richiesta del comune sia errata in quanto ho trovato questa sentenza: "La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) non è dovuta sui locali destinati a garage, cantine, solai e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni. Questa è la conclusione a cui è recentemente giunta la sezione regionale di controllo dell'Abruzzo della Corte dei conti, con la deliberazione n. 24/2013 del 25/03/2013"... nel regolamento comunale non c'è nessuna indicazione in merito. Cosa ne pensate?
Inoltre come posso calcolare i giusti metri dell'abitazione "netti" disponendo della superficie catastale (superficie lorda)?
Grazie.
Anch'io avevo letto questa "conclusione" alcuni mesi or sono...ma poi mi è arrivata la cartella Tares con la tassazione sia della cantina, sia del box auto: cosa fare? Ci si può imbarcare come singolo individuo in una causa contro il Comune per 58 euro/anno? C'è qualcuno che vuole (e può) tirare in ballo la questione? Class action? "E' l'Italia, bellezza...e tu non ci puoi far niente!"
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per di più nel mio caso si tratta di un appartamento sfitto ed il comune non mi ha concesso l'esenzione nonostante abbia staccato tutte le utenze poichè l'appartamento non è privo di mobili e suppellettili ma è ammobiliato (e sono una persona seria che non dichiara il falso e di certo per risparmiare 160 euro l'anno non posso togliere i mobili). Non posso neppure richiedere lo sconto 30% come unico occupante poichè il proprietario non ci ha la residenza. Volevo almeno di poter rispiarmare qualcosa sul garage!!! Siamo nell'assurdo più totale.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
...è vero, siamo in una situazione in cui ti cadono le braccia: è una specie di dittatura fiscale ( e non solo!) in cui si è anche perduta la volontà per il singolo di combattere contro istituzioni faraoniche e parassitarie il cui solo scopo è raggranellare quanti più soldi possibili per poterli sperperare a piacimento e non per fornire servizi (in occasione dell'ultimo incremento di ben il 50% dei biglietti per il trasporto urbano, l'ATAC di Roma, ormai, ha anche evitato di inserire la solita promessa di rito che l'aumento avrebbe portato ad un miglioramento del servizio: neanche più la faccia...!) ed il loro lavoro è quello di spremerti e schiacciarti, mentre il cittadino deve pensare anche a vivere e a far vivere la sua famiglia e non sempre riesce a trovare tempo e voglia di girare per tribunali o uffici vari a presentare domande, istanze o quant'altro.
D'altra parte, però, nel tuo caso, non mi sembra che i mobili incidano nell'esenzione dalla Tares: la legge parla chiaro e dice che l'immobile non dev'essere allacciato alle utenze (e basta) per poter essere esentato. Possibile (fermo restando che, come dicevo prima, siamo in Italia, dove è possibile tutto e il contrario di tutto) che il tuo Comune abbia fatto un regolamento che deroga dalla legge istitutiva? Comunque, come si suol dire, "non dire mai gatto se non l'hai nel sacco, ma, soprattutto, non dire mai mulo se non l'hai...".
 
J

JERRY48

Ospite
Intanto grazie, inoltre come posso calcolare i giusti metri dell'abitazione "netti" disponendo della superficie catastale (superficie lorda)? Ho letto di dichiarare/calcolare l'80%? Giusto?
Basta anche la planimetria catastale in scala 1:200 e calcolare vano per vano la superficie calpestabile.
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
[/quote] Possibile (fermo restando che, come dicevo prima, siamo in Italia, dove è possibile tutto e il contrario di tutto) che il tuo Comune abbia fatto un regolamento che deroga dalla legge istitutiva? [/quote]
Il regolamento comunale prevede l'esclusione per "unità immobiliari prive di immobili e suppellettili e di utenze (gas. acqua. luce), puoi darmi il riferimento della legge istitutiva? grazie
 
Ultima modifica:
J

JERRY48

Ospite
Per l’Ente Locale, eccessivamente generoso nei confronti dei propri utenti, l’immobile poteva essere ricompreso tra quelli oggettivamente inutilizzabili, ma per la Cassazione è solo soggettivamente inutilizzato.
La decisione di non arredare l’immobile
o di non attivare le utenze di acqua, gas o elettriche è un’opzione esercitata liberamente dal singolo titolare di diritto reale sull’immobile e, pertanto, è una scelta soggettiva.
Possono essere esclusi dalla tassazione esclusivamente gli immobili non utilizzati
(inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti.
Non erano soggetti alla Tarsu, secondo l’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, soltanto quei locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati.
La prova contraria, atta a dimostrare l’inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari (Corte di Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000).
Gli “ermellini”, di recente, con sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013, hanno stabilito, ad esempio, che la prova fornita dal contribuente di avere cessato un’attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti.
Il fabbricato continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto ad imposizione.
L’immobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia tares) quando non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato.

Quindi a mio parere si deve pagare.
 

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