happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
ed ancora :

Le scale, oggetto di proprietà comune a norma dell' art. 1117 n. 1 cod. civ., se il contrario non risulta dal titolo, comprendono l' intera relativa "cassa", di cui costituiscono componenti essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano.

(rif. Cass. civile, sez. II del 1997 numero 3968 (07/05/1997)



Le vetrate in foto, poste a chiusura di aperture parziali (finestre) realizzate nella muratura della cassa, fanno parte della scala e si inseriscono nel prospetto del palazzo influenzandone l’aspetto estetico.

Ne derivano le contrastanti opinioni fra chi, ritenendo le vetrate parti accessorie della scala, propone che la ripartizione della spesa relativa alle manutenzioni delle vetrate debba effettuarsi in applicazione delle disposizioni del’art. 1124 del c.c. e coloro i quali, invece, considerando il muro esterno della scala parte della muratura esterna di tompagno dell’edificio (facciata) ritengono che la ripartizione debba eseguirsi in applicazione del’art. 1123 del c.c., ovvero in proporzione ai millesimi di proprietà generale fra tutti i partecipanti al condominio.

Personalmente propendo per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1124 del c.c..

Nel caso in esame, in mancanza di un accordo fra i condomini, Leonardo53 ha dato indicazioni sul modo di procedere: la maggioranza delibera il criterio ed eventualmente la minoranza impugna nei termini di legge (art. 1137 del c.c.)
 

proid

Membro Attivo
Sembrerebbero piu una parete che un infisso. La parete delle scale la associerei nella parte imterna alle scale e l'esterna alla facciata. Quindi 50 in m/m scale e 50 proprieta. Un po come si ripartiscono i parapetti in muratura dei terrazzi privati. Se fossero stati semplici imfissi erano esclusivamente funzionali all'illumimazione e aerazione delle scale.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Alcuni condomini asseriscono che la ripartizione vada fatta con la tabella di proprietà visto che la vetrata costituisce parete perimetrale dell’edificio ed allo stesso da decoro altri che fa parte del vano scale e quindi la ripartizione vada fatta secondo la relativa tabella.
A nulla è valso mediare proponendo metà della spesa a millesimi di proprietà e metà a tabella scale.

Non sarebbe una "mediazione" perchè se la si classifica come parte integrante della scala a norma dell' Art. 1124 la manutenzione/sostituzione delle scale va fatta per metà con i millesimi di proprietà e per metà in base all'altezza piano.

Ora dalla foto è poco chiaro se tale vetrata sia al contempo struttura portante della stessa, se abbia semplice funzione di parapetto e\o protezione rispetto all'esterno o se nei fatti costituisca parete delimitante dell'edificio indipendentemente dalla presenza della scala.

Servirebbero più foto o meglio una verifica sul posto per poter proporre una corretta classificazione.
 

RUGGIERO48

Nuovo Iscritto
Professionista
A mio modesto parere visto che la vetrata è posta fra le scale di due piani e quindi illumina più piani la sostituzione va ripartita con la tabella di proprietà
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Non sarebbe una "mediazione" perchè se la si classifica come parte integrante della scala a norma dell' Art. 1124 la manutenzione/sostituzione delle scale va fatta per metà con i millesimi di proprietà e per metà in base all'altezza piano.

Ora dalla foto è poco chiaro se tale vetrata sia al contempo struttura portante della stessa, se abbia semplice funzione di parapetto e\o protezione rispetto all'esterno o se nei fatti costituisca parete delimitante dell'edificio indipendentemente dalla presenza della scala.

Servirebbero più foto o meglio una verifica sul posto per poter proporre una corretta classificazione.
Costituisce parete delimitante dell'edificio ... se togli come dovremo fare per sostituzione la parete le scale rimangono .... a vista.
 

proid

Membro Attivo
E' la funzione che determina la conseguente ripartizione. Se ci fossero semplici finestre avrebbero unica utilita' per le scale anche se in facciata coprono una parte della superficie. In foto si vede un unica parete vetrata quindi non e' solo funzionale all'illuminazione delle scale ma e' parte integrante della facciata, immagino che siano identificabili le ante di areazione delle scale quindi si potrebbe calcolare della superficie totale la percentuale delle ante a servizio delle scale e quella parte ripartirla in mm scale la restante in mm proprieta tra tutti in quanto assumibile come facciata
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
immagino che siano identificabili le ante di areazione delle scale quindi si potrebbe calcolare della superficie totale la percentuale delle ante a servizio delle scale

Che ci siano delle finestre a servizio di scale non significa che siano elementi strutturali delle stesse.

L'art. 1124 disciplina il riparto spese per la manutenzione o rifacimento delle "scale" in quanto tali (quindi pedata, alzata sia come rivestimento che come struttura portante).

Sulle "pareti" che sorreggono le rampe esiste una variegata giurisprudenza.

Tornando alla vetrata nel suo complesso (per quel che si intuisce) ha la funzione di tenere al riparo dagli agenti esterni.
Magari le scale potrebbero essere comunque funzionali ...ma non vedo parapetti ne corrimano.
Solo se mancassero la vetrata diventerebbe funzionale ed indispensabile alle scale.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
vedendo le foto la parte finestrata delle scale non fa parte della struttura portante delle stesse (le scale hanno una loro soletta agganciata alla pareti laterali interne ed all'anima centrale) è solo elemento di chiusura ed illuminazione. Io approverei a maggioranza.
L'amministratore faccia 4 conti e prospetti le varie suddivisioni per vedere quanto è la differenza tra i due metodi; escluderei quello misto cioè metà in base ai millesimi di proprietà è metà in base alla tabella scale ed ascensore perché alla fine verrebbe una suddivisione per 3/4 in base ai mm di proprietà ed 1/4 secondo il piano.
Se poi è una questione di principio ognuno deve essere disposto per imporre il proprio principio a tirare fuori i soldi nel caso in cui il giudice non condivida il suo principio.
 

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