ed ancora :
Le scale, oggetto di proprietà comune a norma dell' art. 1117 n. 1 cod. civ., se il contrario non risulta dal titolo, comprendono l' intera relativa "cassa", di cui costituiscono componenti essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano.
(rif. Cass. civile, sez. II del 1997 numero 3968 (07/05/1997)
Le vetrate in foto, poste a chiusura di aperture parziali (finestre) realizzate nella muratura della cassa, fanno parte della scala e si inseriscono nel prospetto del palazzo influenzandone l’aspetto estetico.
Ne derivano le contrastanti opinioni fra chi, ritenendo le vetrate parti accessorie della scala, propone che la ripartizione della spesa relativa alle manutenzioni delle vetrate debba effettuarsi in applicazione delle disposizioni del’art. 1124 del c.c. e coloro i quali, invece, considerando il muro esterno della scala parte della muratura esterna di tompagno dell’edificio (facciata) ritengono che la ripartizione debba eseguirsi in applicazione del’art. 1123 del c.c., ovvero in proporzione ai millesimi di proprietà generale fra tutti i partecipanti al condominio.
Personalmente propendo per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1124 del c.c..
Nel caso in esame, in mancanza di un accordo fra i condomini, Leonardo53 ha dato indicazioni sul modo di procedere: la maggioranza delibera il criterio ed eventualmente la minoranza impugna nei termini di legge (art. 1137 del c.c.)
Le scale, oggetto di proprietà comune a norma dell' art. 1117 n. 1 cod. civ., se il contrario non risulta dal titolo, comprendono l' intera relativa "cassa", di cui costituiscono componenti essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano.
(rif. Cass. civile, sez. II del 1997 numero 3968 (07/05/1997)
Le vetrate in foto, poste a chiusura di aperture parziali (finestre) realizzate nella muratura della cassa, fanno parte della scala e si inseriscono nel prospetto del palazzo influenzandone l’aspetto estetico.
Ne derivano le contrastanti opinioni fra chi, ritenendo le vetrate parti accessorie della scala, propone che la ripartizione della spesa relativa alle manutenzioni delle vetrate debba effettuarsi in applicazione delle disposizioni del’art. 1124 del c.c. e coloro i quali, invece, considerando il muro esterno della scala parte della muratura esterna di tompagno dell’edificio (facciata) ritengono che la ripartizione debba eseguirsi in applicazione del’art. 1123 del c.c., ovvero in proporzione ai millesimi di proprietà generale fra tutti i partecipanti al condominio.
Personalmente propendo per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1124 del c.c..
Nel caso in esame, in mancanza di un accordo fra i condomini, Leonardo53 ha dato indicazioni sul modo di procedere: la maggioranza delibera il criterio ed eventualmente la minoranza impugna nei termini di legge (art. 1137 del c.c.)