art.67 disp.att.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
... il 'qualunque' e' abbastanza esplicativo
NO.
Errata applicazione.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per rappresentare condòmini (alias proprietari)
quando è lui ad amministrare...ma può lecitamente rappresentare l'intero Condominio nelle assemblee del Supercondominio.
La tua tesi è priva di riscontri normativi e giurisprudenziali e si basa solo su una interpretazione delel parole "a qualunque assemblea" che però può essere distintiva (di qualsiasi Condominio) fra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria o anche come recepimento dell'orientamento giurisprudenziale in tema di delega e conflitto di interessi.
"Rappresentanza" che ovviamente è negata al Super-amministratore.
Sarebbe ben strano che un amministratore possa raprresentare l'intero Condominio ad un processo e non lo stesso in una delibera per gestione ordinaria delle parti Supercondominiali.
Oltretutto ogni amministratore, in quanto rappresentante del Condominio, deve votare secondo il volere espresso dalla maggioranza dell'edificio che rappresenta.
Non lo facesse ne risponderebbe in prima persona.
queste delibere sono state fatte da persone che non avevano diritto di voto
NO per i motivi succitati.
l'amministratore deve convocare i singoli palazzi 3 mesi prima
Disinformazione.
E da dove scaturisce tale tempistica?
Non esiste norma di Legge al riguardo.
(ogni volta... non si intende perenemente confermato)
Idem come sopra.
Non esiste norma che indichi la "durata" del rappresentante di Condominio in assemblea Supercondominiale.
Va sottolineato che la delibera di nomina di un rappresentante Condominiale (per un Supercondominio)
deve essere approvata con i 2/3 degli aventi diritto.
Maggioranza bulgara che diventerebbe oltremodo improbabile raggiungere se si dovesse procedere a nomina ad ogni occasione.