Mi è arrivata ora la risposta del Contact Center dell'Agenzia delle Entrate al quesito sugli ingressi autonomi.
Vi riporto sia la mia domanda che la loro risposta.
D- Buongiorno,
Il decreto del MISE attuativo del superbonus definisce che le unità unifamiliari debbano avere "un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".
Il mio dubbio è a che cosa si riferisca la locuzione di proprietà esclusiva.
Infatti, essendo posta alla fine del periodo, pare riferita a strada, cortile e giardino e non all accesso indipendente. Se così fosse, qualora quest ultimo si affacciasse su una strada, cortile e giardino non pubblici, ma in comproprietà privata comune a più edifici significa che non si realizzerebbero le condizioni per l accesso al bonus?
Il dubbio non ci sarebbe se la definizione fosse: un accesso indipendente di proprietà esclusiva non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino.
In tal caso l espressione di proprietà esclusiva sarebbe chiaramente riferita all accesso indipendente.
Esempio: comprensorio di ville, ciascuna con impianti indipendenti e con ingressi autonomi al loro interno, che però affacciano su una strada (cortile o giardino) condominiale ad uso e proprietà comune. Una singola villa su cui vengano eseguite opere ipoteticamente agevolabili, ha accesso al superbonus o il fatto che l accesso non dia su una proprietà esclusiva non lo permette?
Grazie.
R- Nella risposta all'interpello n. 328 del 9/9/2020, relativo al 'Superbonus - Interventi realizzati su 'villetta a schiera' - Articoli 119 e121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di godere dell'agevolazione, 'gli interventi devono essere realizzati [...] su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio'.
Qualora l'immobile soddisfi entrambi i requisiti sopra illustrati, potrà godere del 'Superbonus'; in caso contrario (per esempio, se l'accesso avviene da un passaggio interno di proprietà comune), potrà godere delle detrazioni per riqualificazione energetica dell'edificio o ristrutturazione edilizia.
A voi giudicare la chiarezza della risposta, ma vi dico cosa ne penso io: ho cercato di impostare la domanda nel modo più diretto e specifico possibile, portando ad esempio, proprio a questo scopo, un caso preciso (analogo a quello proposto in questa discussione) a cui chiedevo di dare una risposta altrettanto mirata.
Lasciamo da parte il "pippone" iniziale con il copia e incolla dell'interpello n. 328, che funge da introduzione, e prendiamo in considerazione la chiusura.
Era tanto difficile scrivere "nel caso da lei prospettato non riteniamo il superbonus applicabile, visto che l'accesso all'unità affaccia su un passaggio di proprietà comune e non di proprietà esclusiva" (come ha detto in modo molto esplicito il loro dirigente nel video)?
Invece no, hanno lasciato ancora a me la valutazione ("Qualora l'immobile soddisfi entrambi i requisiti sopra illustrati") e, giusto per creare ancora un po' di confusione, hanno tirato fuori l'esempio del "passaggio interno" (leggi androne comune). A cosa serviva, visto che avevo presentato un caso diverso ben definito?
Insomma, il loro classico modus operandi della "non risposta".