Premesso che non è l'Agenzia delle Entrate a poter sindacare su cosa intendesse il Legislatore... l'accesso autonomo s'intende che si accede all'edificio senza prima attraversare un ingresso comune.
Concordo sul fatto che non l'Agenzia delle Entrate non possa parlare per bocca del legislatore ma, in questo caso, è proprio quest'ultimo che parla di "
accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".
Se hai letto il mio post precedente, infatti, questa frase è parte della definizione di "edificio unifamiliare" contenuta nel decreto del MISE, il quale ha una rilevanza fondamentale ai fini della corretta applicazione del superbonus.
Per cui, non darei così per scontato che basti che l'ingresso all'unità non sia preceduto da un ulteriore ingresso comune.
Quello che sta preoccupando tutti i tecnici (compresi i miei colleghi) deriva dal fatto che la definizione contenuta nella prima bozza del decreto era molto meno restrittiva (e meno precisa) di quella approvata in ultima istanza.
Di fatto, la prima versione diceva:
"
per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare"
Quella approvata in via definitiva, invece, è stata profondamente integrata e dice:
"
per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi ''funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per
l'energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un "accesso autonomo dall'esterno", presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".
Il fatto che le parti aggiunte battano sul concetto di "proprietà esclusiva" sia in merito agli impianti che alle vie di accesso, fa riflettere.
Nessun tecnico, visto che dovrà asseverare queste condizioni con attenzione e a stretto rigor di norma (pena pesanti sanzioni), si sta azzardando a interpretare in modo troppo estensivo questa definizione.
Sarei d'accordo con te se l'ultimo periodo fosse stato: "
presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente di proprietà esclusiva non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino".
Ma, dato che quel "
di proprietà esclusiva" è stato messo alla fine della frase, pare proprio che sia riferito a cortili e giardini.
Purtroppo noi comuni mortali non possiamo chiedere questa "spiegazione grammaticale" direttamente al ministero e bisognerà per forza di cose passare attraverso canali intermedi, tipo l'Agenzia delle Entrate che, nel dubbio, può invece interpellare per via diretta i ministeri.