@FabrizioCL condivido in toto quello che hai scritto perchè è esattamente come dici tu.
La sostituzione degli impianti termici quale intervento trainante per il superbonus è ammessa solo per il cambio di quelli centralizzati nei condomini e per quelli a servizio di "
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno".
Restano esclusi gli impianti autonomi a servizio delle singole unità immobiliari facenti parte di edifici condominiali.
Il motivo va ritrovato nella ratio della legge, ovvero migliorare le prestazioni degli interi edifici e non di loro singole porzioni.
Forse a chi non è un tecnico sfugge questa "sottigliezza", che va ritrovata nella terminologia usata nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (conversione in legge del D.L. Rilancio).
Mi riferisco al termine "edificio" che, secondo la voce 32 dell’allegato A del Dpcm 20/10/2016, è l’intero fabbricato cielo-terra e non le eventuali singole unità immobiliari che lo compongono.
Ecco perchè nella legge si usano in vari punti i termini "edificio", "unità unifamiliari" e "unità plurifamiliari..." per far distinzione tra le varie casistiche.
P.S.: una bozza del Decreto attuativo tecnico del MISE sta già circolando da una decina di giorni e, oltre alle linee guida tecniche, contiene l'indicazione dei prezzari di riferimento per gli interventi connessi al superbonus e un allegato con la tabella dei massimali di detraibilità (costi/mq) per i vari interventi agevolabili con Ecobonus "standard". Per la cronaca sappiate che i parametri tecnici e di costo sono estremamente restrittivi.