basty

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Proprietario Casa
. Lo scorso anno abbiamo deliberato di creare una tabella ad hoc per gli ascensori introducendo il fattore di piano, ma questo non c'entra nulla con la divisione per scala.
Che non centri nulla con la divisione per scala è solo un tuo parere.
Il fatto che in precedenza invece utilizzaste solo i millesimi e tutti gli ascensori fossero messi in comune era un precedente, che voi stessi forse avete dismesso con la approvazione delle nuove tabelle
 

robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa , le nuove tabelle soddisfano il concetto sacrosanto di differenza di piano . Non vedo il nesso con la suddivisione di scale...non penso sia un parere, è una dato di fatto.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Non vedo il nesso con la suddivisione di scale...non penso sia un parere, è una dato di fatto.
Art. 1124 del c.c.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono . La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
 

proid

Membro Attivo
L'originario regolamento di condominio aveva una sola tabella millesimale che veniva applicata per TUTTO. Lo scorso anno abbiamo deliberato di creare una tabella ad hoc per gli ascensori introducendo il fattore di piano, ma questo non c'entra nulla con la divisione per scala.
Ma il regolamento (contrattuale) prevede esplicitamente che le spese ascensore siano ripartite in questo modo?
Se SI (previsto dal regolamento contrattuale) , allora c'è poco da fare perchè l'art. 1124 è derogabile e se il regolamento impone il riparto delle spese di tutti gli ascensori con unica tabella tra tutte le scale credo non si possa passare (se non con l'unanimità) al criterio standard dell'art. 1124 c.c. in cui ogni scala si paga le spese del proprio ascensore.
Se invece il regolamento contrattuale ha una sola tabella proprietà unificata per tutte le scale e non impone esplicitamente di derogare all'art. 1124 allora diciamo che da sempre applicavate male l'art. 1124 mettendo in un unico calderone le spese di tutti gli ascensori e ripartendole con quell'unica tabella. Dovevate approvare a anche con 500 millesimi una tabella ascensore per ogni scala usando la parte per millesimi data dalla tabelle proprietà originaria e l'altra metà l'altezza.
Poi se c'erano impianti comuni al culmine di alcune scale questo è un discorso a parte che andava risolto a valle di quello che dico cioè attribuendo un valore alla servitù nella tabella scale
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
e poi mica vero che si può derogare su tutto..
mi dispiace insistere si può derogare su tutto a partire dall'obbligo di dotarsi di un amministratore se il condominio è composto da più di 8 condòmini: hai mai sentito parlare di autogestione? Se tutti ,cioè 1000/1000, sono d'accordo per la autogestione si procede in tal senso. Poi se arriva un condomino che eccepisce la obbligatorietà di dotarsi di un amministratore, anche se avesse 1/1000 i condomini se devono adeguare a tale richiesta amichevole altrimenti come dice il 1129 del c.c. sarà il giudice a nominarlo su istanza del singolo condomino.
Dirò di più: in ambito condominiale le delibere approvate con una maggioranza inferiore a quella prevista dal c.c. sono comunque valide, se non impugnate entro 30 gg, sino a quando non vengano dichiarate nulle con un altra delibera approvata con la maggioranza richiesta dal c.c., oppure la nullità venga stabilita da un giudice.
 

proid

Membro Attivo
mi dispiace insistere si può derogare su tutto a partire dall'obbligo di dotarsi di un amministratore se il condominio è composto da più di 8 condòmini: hai mai sentito parlare di autogestione? Se tutti ,cioè 1000/1000, sono d'accordo per la autogestione si procede in tal senso. Poi se arriva un condomino che eccepisce la obbligatorietà di dotarsi di un amministratore, anche se avesse 1/1000 i condomini se devono adeguare a tale richiesta amichevole altrimenti come dice il 1129 del c.c. sarà il giudice a nominarlo su istanza del singolo condomino.
Dirò di più: in ambito condominiale le delibere approvate con una maggioranza inferiore a quella prevista dal c.c. sono comunque valide, se non impugnate entro 30 gg, sino a quando non vengano dichiarate nulle con un altra delibera approvata con la maggioranza richiesta dal c.c., oppure la nullità venga stabilita da un giudice.
stiamo andando fuori tema
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
mi dispiace insistere si può derogare su tutto

No.
Non tutti gli articoli del CC e delle DACC in tema di Condominio sono "derogabili".

su tutto a partire dall'obbligo di dotarsi di un amministratore se il condominio è composto da più di 8 condòmini: hai mai sentito parlare di autogestione? Se tutti ,cioè 1000/1000, sono d'accordo per la autogestione si procede in tal senso. Poi se arriva un condomino che eccepisce la obbligatorietà di dotarsi di un amministratore, anche se avesse 1/1000 i condomini se devono adeguare a tale richiesta amichevole altrimenti come dice il 1129 del c.c. sarà il giudice a nominarlo su istanza del singolo condomino.
Ma questa è una questione diversa e non ti accorgi della contraddizione in cui cadi.

Si "deroga" quando si fissa una clausola in RdC contraria a quella di Legge.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
e non ti accorgi della contraddizione in cui cadi.
[OT]Più che altro è il vezzo di non voler ammettere lo svarione....

L'esempio era mal posto su tutta la linea: è ovvio che si può derogare anche rispetto al codice penale...., uno può anche ammazzare la gente ....: ma non si chiama derogare, si chiama porsi fuori legge.[fine OT]
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
non ti accorgi della contraddizione in cui cadi
è vero tanto è vero che ti chiedo di spiegare dove è la contraddizione nell'esempio che hai ripreso.

L'esempio era mal posto su tutta la linea: è ovvio che si può derogare anche rispetto al codice penale...., uno può anche ammazzare la gente ...
mi dispiace ma questo è un esempio mal posto perché striamo parlando di argomenti che rientrano nel codice civile e non penale.
Il concetto che non sono riuscito a trasmettere e, forse, voi di capire è che anche certi articoli inderogabili se non sono osservati con l'accordo di tutti i condomini, chi viene a sindacare l'infrazione all'interno del condominio? Un tizio qualsiasi che passa rasente l'edificio?
Forse ci siamo dimenticati di quella discussione dove i posti macchina disponibili nel cortile condominiale erano inferiori rispetto al numero di condòmini per cui anziché applicare il il secondo comma dell' Art. 1118 valeva la legge di chi prima arriva ben alloggia e gli altri...... "lassa che i pompan" e c'era qualcuno che sosteneva che era giusto così mentre io, unico, sostenevo l'obbligatorietà della rotazione per garantire a tutti il diritto di uso della parte comune? e questo non è una deroga ad un articolo non derogabile?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
è vero tanto è vero che ti chiedo di spiegare dove è la contraddizione nell'esempio che hai ripreso.

La contraddizione è nell'uso dei termini...e l'ho spiegato nella frase successiva.

Non osservare una norma/Legge (del Codice Civile come hai tu stesso precisato) non è reato ma "elusione/omissione"

Ma "derogare" (in gergo giuridico) è cosa diversa dal non fare/omettere.
 

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