raflomb

Membro Assiduo
Se ho capito bene nel primo post ha detto che le disposizioni testamentarie del nonno sono le seguenti:
)lascio i miei beni ai figli ,alle figlie la loro spettabile legittima sottolineando che a loro (figle)la legittima sia data loro in denaro.
Se ciò corrisponde a verità le due figlie non dovrebbero rientrare nella comunione dei beni immobili, ma in seguito ad una stima dei medesimi essere liquidate in denaro per le rispettive quote di legittima.
Ciò premesso, i 4 eredi maschi dovranno far fare una perizia di stima giurata da un tecnico ed in base a questa effettura la liquidazione in denaro. Per quanto concerne la vendita dei beni, che seguendo questa logica ricostruttiva, dovrebbero essere intestati ai soli 4 eredi maschi, non potrebbe di conseguenza essere impedita dal figlio di una figlia coerede. Al limite, se siete consapevoli di avere liquidato la prima parte in misura inferiore all legittima cercate in accordo di effettuare una compensazione a favore delle 2 sorelle coeredi.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x Ramon: come è possibile dividere in un modo o in un altro modo cosa cambia se vendete il cugino vuole dividere per 6 se uno di voi ritira tutto il cugino vuole dividere per 6 cosa cambià, se come dici non ci sono state delle differenze nelle divisioni precedenti, prendi un legale patrimonialista e vedrài che tutti i problemi si risolvono, anche perchè il legale lo pagate tutti anche se gli altri non sono d'accardo ciao adimecasa
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
in base a quel testamento non impugnato, e dunque valido, la nuova intestazione degli immobili dovrebbe essere favore dei soli eredi maschi. lasciando che il notaio segua la vicenda e proceda con la successione si dovrebbe giungere a questo risultato. a quel punto la zia non è titolare del bene, suo figlio non può impedire la vendita di qualcosa che non è nè suo nè di sua madre, e i figli maschi e/o i loro eredi possono procedere coem ritengono più opportuno. Prima ovviamente dovranno stimare tutti i beni rientranti, in base alla sentenza del 2002 nell'asse ereditario del nonno, per liquidare alle zie la loro quota di legittima.
 

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