Dispositivo dell'art. 742 Codice Civile
Fonti →
Codice Civile →
LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI →
Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768) →
Capo II - Della collazione
Non sono soggette a
collazione le spese di
mantenimento e di educazione
(1) [
147] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [
809]. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto
(2). Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo
770 (3).
Note
(1) Queste spese riguardano il diritto del minore a ricevere l'
insegnamento necessario per una
preparazione e una
maturità adeguate alle sue
inclinazioni.
Al contrario, sono
soggette a collazione le spese attinenti a
corsi post-universitari o di
perfezionamento.
(2) Le spese individuate dal comma 2 della norma in esame sono soggette a collazione solo se si presentano eccessive alla luce di un giudizio sulla normalità sociale della spesa, avuto riguardo anche alle condizioni economiche effettive del defunto.
(3) La norma si riferisce alle c.d.
liberalità d'uso tra le quali possono ricomprendersi quelle per
servizi resi [v.
770]. L'esclusione da collazione può essere giustificata per la trascurabile entità che normalmente caratterizza tale liberalità, nonché per il fatto che esse rispondono ad un costume sociale.
(Brocardi.it)