condobip

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Il problema è il subaffitto effettuato dal conduttore, il quale non può essere effettuato se è già vietato per contratto, come ha chiesto l'O.P.
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se il conduttore di un esercizio pubblico .... può subaffittare l'attività ad altri, anche in presenza di una clausola contrattuale che lo esclude, ....
e non come tu dici;
... con la cessione d'azienda si cede anche il contratto di locazione ...
... si ti paga la pigione lascialo tranquillo con il periodo in cui siamo a trovarlo una che paga e se è puntuale lo puoi contare su una mano monca ciao
Non si parla di cessione dell'azienda ma di subaffitto da parte del conduttore, ovvero il contratto di locazione vige ancora tra il proprietario ed il conduttore, per cui il conduttore non può subaffittare senza il consenso del proprietario (e vietato da contratto)
 

quiproquo

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Scusatemi se prendo da un'altra parte. Questo famigerato art.36 è un altro fetentissimo abuso dello stramaledetto legislatore: Quando gli fa comodo spacca il
capello in quattro....in questo caso gli stava bene restare nel vago senza specificare..."i validi motivi"....nessun avvocato mi ha saputo spiegare quali essi siano..... Cosa gli costava a quel P...., aggiungere "primo fra i quali è l'insolvenza locativa del CEDENTE".....ma sarebbe stato troppo semplice e troppo facile per il
proprietario ottenere ragione. La conseguenza è che qui a Torino si è formata una
catena di Sant Antonio dove il locatario incapiente e insolvente riesce a vendere dal
mattino alla sera la licenza col relativo contratto ed il povero locatore nulla può
davanti al cessionario (nuovo conduttore) che si vanta di aver pagato somme
consistenti. Mi fermo e aggiungo per Propit che questo mio rilievo non
significa far politica.....E' semplicemente indicazione di "stortura legislativa".
Alla prossima. Quiproquo.pdi

  1. Su questa stortura che è l'art.36, per evitare lungaggini, mi affido alla resipiscienza dei propisti che dovrebbero possibilmente evitare comode e puerili scorciatoie contribuendo in un senso o nell'altro ad un costruttivo approfondimento. Chi non fosse d'accordo con la mia precedente riflessione, dovrebbe evitare, in prima battuta, l'uso del verbo essere e preferire argomentazioni ad hoc atte a scardinare l'impianto del mio ragionamento.Se invece fosse d'accordo potrebbe arricchire con ulteriori angolature......in entrambi i casi il riscontro sarebbe non solo gradito ma anche testimone della vitalità della rete....Al contrario....o "incompetenza"....o colpevole acquiscenza alle Storture legislative....eccetera.....Aggiungo un'altra porcheria dell'art.36 (???): Le Imposte pagate (IRPEF) su canoni non percepiti si possono recuperare in seguito solo sulle locazioni abitative....sui NEGOZI: NO!!!NO!!!NO!!!.....Quei pochi giuristi che hanno partorito questo mostro di iniquità sarebbero......lascio alla vostra immaginazione......Non posso esimermi da questa riflessione: Il piccolo proprietario di un negozio a fronte di andamento negativo del conduttore potrebbe essere indotto a dargli spazio temporale con accorgimenti sospensivi di varia natura, come........omissis......, se le imposte fossero recuperabili.....Nel momento che non lo sono, anche a malincuore è costretto alla lite.....E' la dimostrazione palpabile che moltissime leggi pur giuste nella ratio di base, sono congegnate per assicurare ancora di più il lavoro degli avvocati...(non ho niente contro di loro...più di una volta sono ricorso alla loro assistenza). Mi si dimostri il contrario....Mi fermo e attendo commenti. Quiproquo-pdi
 

adimecasa

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bel discorso, ma non porta da nessuna parte, se non aver asseverato quanto da me asserito nel mio post precedente, che se cede il locale con l'azienda cede anche il contratto di locazione, dopo che sia una pagatore o meno è un'altra questione ciao
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
bel discorso, ma non porta da nessuna parte, se non aver asseverato quanto da me asserito nel mio post precedente, che se cede il locale con l'azienda cede anche il contratto di locazione, dopo che sia una pagatore o meno è un'altra questione ciao
Potrebbe essere anche vero quello che dici, ossia un proprietario cede, vendendo l'azienda di cui è titolare, e con esso cede anche la locazione, ma non è il tema posto dall'O.P.
Ossia, se come pare, il locatore è tuttora il proprietario ed ha locato la sua proprietà, il conduttore non può subaffittare senza il consenso del titolare/proprietario.
 

adimecasa

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:disappunto: leggi bene il post di O.P. e poi rispondi altrimenti si continua a ripetere le stesse cose rimanendo ognuno sulle prorpie opinioni, ciao
(se con la cessione d'azienda cede anche il contratto di locazione) questo verte il post di O.P. e nient'altro:stretta_di_mano:
 

condobip

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Proprietario Casa
:disappunto: leggi bene il post di O.P. e poi rispondi altrimenti si continua a ripetere le stesse cose rimanendo ognuno sulle prorpie opinioni, ciao
(se con la cessione d'azienda cede anche il contratto di locazione) questo verte il post di O.P. e nient'altro:stretta_di_mano:
Infatti ti invito a rileggere il 1° post dell'O.P: il quel dice che c'è una locazione ed il conduttore chiede di sublocare anche in presenza di una clausola contrattuale che lo vieta, non c'è cessione (vendita) ne alcuna modifica contrattuale, in pratica il proprietario ha ceduto contrattualmente in affitto il locale e la sua licenza (NON HA VENDUTO NULLA), per cui se il contratto stipulato tra le parti vieta la sublocazione, questa NON si può fare!!!
 

adimecasa

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se cedere una licenza non è vendere nulla è OK solo per chi non entra nel merito, o forse per non conoscenza della materia del commercio, che non si possono vendere le licenze commerciali se non si allega anche l'azienda:disappunto:
 

condobip

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Proprietario Casa
se cedere una licenza non è vendere nulla è OK solo per chi non entra nel merito, o forse per non conoscere la materia del commercio, che non si possono vendere le licenze commerciali se non si allega anche l'azienda:disappunto:
Non conosco le regole del commercio e non credo si sia discutendo di questo, ma se è vero quanto dici, il proprietario ha potuto cedere solamente in locazione il proprio locale ed il conduttore ha la sua propria licenza (magari identica a quella del locatore), e per contratto tra le parti (locatore e conduttore) non può sublocare, quindi non vedo che altro c'è da aggiungere.
 

maidealista

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il conduttore di un esercizio pubblico può subaffittare l'attività ad altri, anche in presenza di una clausola contrattuale che lo esclude ?
CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E AFFITTO DI AZIENDA.
Nella cessione del contratto si attua un successione a titolo particolare nel rapporto, con l’introduzione di un nuovo soggetto detto il “cessionario” il quale diviene legittimato attivo e passivo sia sul piano sostanziale che su quello processuale.
In tema di cessione del contratto di locazione ad uso commerciale, l’art. 36 della Legge 392/78 attribuisce al conduttore la facoltà di cedere a terzi il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda.
Tale disposizione costituisce evidente deroga alla statuizione di cui all’articolo 1594 c.c. che vieta al conduttore di cedere il contratto di locazione, in mancanza del consenso del locatore.
La ratio della deroga contenuta all’articolo 36 e valevole solo per gli immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, è ravvisabile, nella volontà del legislatore di agevolare il trasferimento della titolarità aziendale e assicurare la continuazione delle attività commerciali.
Ciò è stato ravvisato anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale si è spinta sino ad affermare che il conduttore possa procedere alla cessione del contratto anche nell’ipotesi in cui nel contratto di locazione vi sia un’apposita clausola, contenente l’espresso divieto di cessione del contratto (Cass. Civ. n. 4802/2000). Ecc. ecc.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=2956
 

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